Sentenza 219/2004 (ECLI:IT:COST:2004:219)
Massima numero 28620
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  07/07/2004;  Decisione del  07/07/2004
Deposito del 09/07/2004; Pubblicazione in G. U. 14/07/2004
Massime associate alla pronuncia:  28617  28618  28619  28621


Titolo
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Disciplina transitoria - Possibilità di formulare la richiesta anche per reati già patteggiabili e per i quali l’imputato non aveva presentato alcuna richiesta - Ritenuta irragionevolezza e lesione del principio della ragionevole durata del processo - Non fondatezza della questione.

Testo
L'art. 5 della legge 12 giugno 2003, n. 134, censurato nella parte in cui detta una disciplina transitoria applicabile anche nei processi in corso di trattazione in dibattimento per reati che sarebbero già stati patteggiabili ad una pena contenuta entro i due anni di reclusione – prima della riforma dell'istituto del patteggiamento, introdotta dalla citata legge n. 134 del 2003 – ed in cui l’imputato non aveva presentato alcuna proposta in tal senso nei termini prescritti, è giustificato da evidenti finalità deflative, nonché dalle modifiche contestualmente apportate dalla legge n. 134 del 2003 alla disciplina della sostituzione delle pene detentive brevi – l’art. 4 di tale legge ha, infatti, raddoppiato i limiti massimi delle pene detentive sostituibili rispettivamente con la semidetenzione (due anni), con la libertà controllata (un anno) e con la pena pecuniaria (sei mesi), modificando altresì il regime delle condizioni soggettive di esclusione della sostituzione ed abolendo le esclusioni oggettive –, con l'evidente conseguenza che anche in relazione alle pene patteggiabili non superiori a due anni di detenzione la riforma ha aperto nuove prospettive all’imputato, che può quindi avere interesse e convenienza a concordare l’applicazione di una pena sostitutiva in luogo di una pena che, alla stregua della precedente disciplina, sarebbe stata detentiva. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1 e 2, in relazione all’art. 1, della predetta legge 12 giugno 2003, n. 134, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

legge  12/06/2003  n. 134  art. 5  co. 1

legge  12/06/2003  n. 134  art. 5  co. 2

legge  12/06/2003  n. 134  art. 5  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte