Sentenza 219/2004 (ECLI:IT:COST:2004:219)
Massima numero 28621
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
07/07/2004; Decisione del
07/07/2004
Deposito del 09/07/2004; Pubblicazione in G. U. 14/07/2004
Titolo
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Disciplina transitoria - Operatività nei confronti dei procedimenti a citazione diretta e del giudizio abbreviato - Mancata previsione - Ritenuta irragionevolezza, disparità di trattamento rispetto agli imputati tratti a giudizio a seguito di udienza preliminare, lesione del diritto di difesa e del principio della ragionevole durata del processo - Omessa verifica della possibilità di adottare una interpretazione conforme a costituzione - Inammissibilità della questione.
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Disciplina transitoria - Operatività nei confronti dei procedimenti a citazione diretta e del giudizio abbreviato - Mancata previsione - Ritenuta irragionevolezza, disparità di trattamento rispetto agli imputati tratti a giudizio a seguito di udienza preliminare, lesione del diritto di difesa e del principio della ragionevole durata del processo - Omessa verifica della possibilità di adottare una interpretazione conforme a costituzione - Inammissibilità della questione.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1, 2 e 3, della legge 12 giugno 2003, n. 134, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui la disciplina transitoria dettata dalle norme impugnate – contestuale alla riforma dell'istituto del patteggiamento introdotta dalla stessa legge – non si applica nel giudizio abbreviato e nel procedimento a citazione diretta. I rimettenti, infatti, hanno omesso di verificare la possibilità di seguire una interpretazione diversa da quella da essi acriticamente accolta e sono quindi venuti meno all’onere del giudice di esplorare eventuali interpretazioni conformi a Costituzione prima di sollevare questione di legittimità costituzionale.
– Sull'onere del giudice di esplorare eventuali interpretazioni conformi a Costituzione prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, v., da ultimo, le richiamate ordinanze n. 279, n. 208 e n. 19/2003, n. 233 e n. 116/2002.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1, 2 e 3, della legge 12 giugno 2003, n. 134, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui la disciplina transitoria dettata dalle norme impugnate – contestuale alla riforma dell'istituto del patteggiamento introdotta dalla stessa legge – non si applica nel giudizio abbreviato e nel procedimento a citazione diretta. I rimettenti, infatti, hanno omesso di verificare la possibilità di seguire una interpretazione diversa da quella da essi acriticamente accolta e sono quindi venuti meno all’onere del giudice di esplorare eventuali interpretazioni conformi a Costituzione prima di sollevare questione di legittimità costituzionale.
– Sull'onere del giudice di esplorare eventuali interpretazioni conformi a Costituzione prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, v., da ultimo, le richiamate ordinanze n. 279, n. 208 e n. 19/2003, n. 233 e n. 116/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge
12/06/2003
n. 134
art. 5
co. 1
legge
12/06/2003
n. 134
art. 5
co. 2
legge
12/06/2003
n. 134
art. 5
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte