Sentenza 220/2004 (ECLI:IT:COST:2004:220)
Massima numero 28622
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
07/07/2004; Decisione del
07/07/2004
Deposito del 09/07/2004; Pubblicazione in G. U. 14/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione sardegna - Caccia - Autorizzazione venatoria - Rinnovo - Cacciatori non residenti nel territorio della regione - Esclusione - Ritenuta ingiustificata disparità di trattamento, ostacolo alla libera circolazione delle persone - Non fondatezza della questione.
Regione sardegna - Caccia - Autorizzazione venatoria - Rinnovo - Cacciatori non residenti nel territorio della regione - Esclusione - Ritenuta ingiustificata disparità di trattamento, ostacolo alla libera circolazione delle persone - Non fondatezza della questione.
Testo
L’art. 98, comma 2, della legge della Regione Sardegna 29 luglio 1998, n. 23, censurato nella parte in cui esclude i cacciatori non residenti nel territorio della Regione dalla possibilità di rinnovare l’autorizzazione venatoria, reca la disciplina transitoria in materia di rilascio e rinnovo di autorizzazioni venatorie in attesa dell’attivazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) previsti dal piano faunistico-venatorio regionale. La circostanza che durante tale periodo transitorio, a fronte della generalizzata sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni, la norma impugnata consenta il rinnovo di quelle scadute in favore dei soli residenti, trova giustificazione nel principio della preferenza del collegamento del cacciatore con il territorio, affermato dalla legislazione statale (art. 14, comma 5, della legge n. 157 del 1992) e applicato anche nella legge regionale censurata con riferimento al regime “ordinario”, che si realizzerà a seguito della attivazione degli ATC (art. 56). Non è fondata, pertanto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, comma 2, della legge della Regione Sardegna 29 luglio 1998, n. 23, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 120, primo comma, della Costituzione.
– Sulla possibilità di attivare tutti i rimedi che l’ordinamento appresta in via generale a fronte di una condotta omissiva dell'amministrazione competente a adottare atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione, v. le citate sentenze n. 267/1997, n. 355/2002 e n. 176/2004.
L’art. 98, comma 2, della legge della Regione Sardegna 29 luglio 1998, n. 23, censurato nella parte in cui esclude i cacciatori non residenti nel territorio della Regione dalla possibilità di rinnovare l’autorizzazione venatoria, reca la disciplina transitoria in materia di rilascio e rinnovo di autorizzazioni venatorie in attesa dell’attivazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) previsti dal piano faunistico-venatorio regionale. La circostanza che durante tale periodo transitorio, a fronte della generalizzata sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni, la norma impugnata consenta il rinnovo di quelle scadute in favore dei soli residenti, trova giustificazione nel principio della preferenza del collegamento del cacciatore con il territorio, affermato dalla legislazione statale (art. 14, comma 5, della legge n. 157 del 1992) e applicato anche nella legge regionale censurata con riferimento al regime “ordinario”, che si realizzerà a seguito della attivazione degli ATC (art. 56). Non è fondata, pertanto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, comma 2, della legge della Regione Sardegna 29 luglio 1998, n. 23, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 120, primo comma, della Costituzione.
– Sulla possibilità di attivare tutti i rimedi che l’ordinamento appresta in via generale a fronte di una condotta omissiva dell'amministrazione competente a adottare atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione, v. le citate sentenze n. 267/1997, n. 355/2002 e n. 176/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
29/07/1998
n. 23
art. 98
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 120
co. 1
Altri parametri e norme interposte