Ordinanza 221/2004 (ECLI:IT:COST:2004:221)
Massima numero 28623
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MEZZANOTTE - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
07/07/2004; Decisione del
07/07/2004
Deposito del 09/07/2004; Pubblicazione in G. U. 14/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione - Processo a suo carico pendente dinanzi alla corte d’appello penale di milano - Richiesta di rinvio a nuovo ruolo per impedimento connesso all’incarico ministeriale - Diniego - Proposizione di ricorso per conflitto tra poteri dello stato - Difetto del presupposto soggettivo del sollevato conflitto - Inammissibilità del ricorso.
Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione - Processo a suo carico pendente dinanzi alla corte d’appello penale di milano - Richiesta di rinvio a nuovo ruolo per impedimento connesso all’incarico ministeriale - Diniego - Proposizione di ricorso per conflitto tra poteri dello stato - Difetto del presupposto soggettivo del sollevato conflitto - Inammissibilità del ricorso.
Testo
E’ inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione nei confronti della Corte d’appello di Milano, in relazione alle ordinanze e alla sentenza pronunciate dalla stessa Corte d’appello di Milano, all’udienza del 10 novembre 2001, che hanno respinto le istanze di rinvio a nuovo ruolo, motivate da impegni di governo dell’imputato nella sua qualità di Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione. Non sussiste, infatti, il requisito soggettivo per l’ammissibilità del ricorso, dal momento che – al di fuori delle ipotesi (che non ricorrono nella specie) delle competenze direttamente ed esclusivamente conferite al Ministro della giustizia dagli artt. 107, secondo comma, e 110 della Costituzione e del voto di sfiducia individuale espresso dal Parlamento nei confronti di un ministro – i singoli ministri non sono legittimati ad essere parte di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
– Sulle richiamate ipotesi di legittimazione di un singolo Ministro ad essere parte di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, v. la citata sentenza n. 420/1995 e le richiamate ordinanze n. 216 e n. 470/1995, n. 38/1986.
E’ inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione nei confronti della Corte d’appello di Milano, in relazione alle ordinanze e alla sentenza pronunciate dalla stessa Corte d’appello di Milano, all’udienza del 10 novembre 2001, che hanno respinto le istanze di rinvio a nuovo ruolo, motivate da impegni di governo dell’imputato nella sua qualità di Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione. Non sussiste, infatti, il requisito soggettivo per l’ammissibilità del ricorso, dal momento che – al di fuori delle ipotesi (che non ricorrono nella specie) delle competenze direttamente ed esclusivamente conferite al Ministro della giustizia dagli artt. 107, secondo comma, e 110 della Costituzione e del voto di sfiducia individuale espresso dal Parlamento nei confronti di un ministro – i singoli ministri non sono legittimati ad essere parte di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
– Sulle richiamate ipotesi di legittimazione di un singolo Ministro ad essere parte di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, v. la citata sentenza n. 420/1995 e le richiamate ordinanze n. 216 e n. 470/1995, n. 38/1986.
Atti oggetto del giudizio
ordinanza Corte d'appello di Milano sez. IV penale
10/11/2001
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4