Sentenza 222/2004 (ECLI:IT:COST:2004:222)
Massima numero 28624
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
08/07/2004; Decisione del
08/07/2004
Deposito del 15/07/2004; Pubblicazione in G. U. 21/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
28625
Titolo
Straniero - Provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica - Esecuzione prima della convalida da parte dell’autorità giudiziaria - Lamentata lesione della libertà personale, del principio del contraddittorio nel processo, del diritto di difesa - Censure riferite alle norme sostanziali che prevedono i diversi casi di espulsione anziché alle norme del procedimento di convalida in relazione alle quali è argomentata l’ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.
Straniero - Provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica - Esecuzione prima della convalida da parte dell’autorità giudiziaria - Lamentata lesione della libertà personale, del principio del contraddittorio nel processo, del diritto di difesa - Censure riferite alle norme sostanziali che prevedono i diversi casi di espulsione anziché alle norme del procedimento di convalida in relazione alle quali è argomentata l’ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità – per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza – delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e dell’art. 13, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall’art. 12, comma 1, lettera c), della legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevate in riferimento agli artt. 13, 24 e 111 della Costituzione, posto che rispetto alle norme impugnate – che prevedono i diversi casi di espulsione dello straniero con accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica – il rimettente svolge le medesime argomentazioni poste a fondamento del diverso dubbio di legittimità costituzionale che investe, invece, il comma 5-bis, concernente il relativo procedimento di convalida. Sicché le relative questioni sono prive di motivazione, ciò che ne impedisce lo scrutinio nel merito.
Manifesta inammissibilità – per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza – delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e dell’art. 13, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall’art. 12, comma 1, lettera c), della legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevate in riferimento agli artt. 13, 24 e 111 della Costituzione, posto che rispetto alle norme impugnate – che prevedono i diversi casi di espulsione dello straniero con accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica – il rimettente svolge le medesime argomentazioni poste a fondamento del diverso dubbio di legittimità costituzionale che investe, invece, il comma 5-bis, concernente il relativo procedimento di convalida. Sicché le relative questioni sono prive di motivazione, ciò che ne impedisce lo scrutinio nel merito.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 4
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 5
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 4
legge
30/07/2002
n. 189
art. 12
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte