Sentenza 222/2004 (ECLI:IT:COST:2004:222)
Massima numero 28625
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
08/07/2004; Decisione del
08/07/2004
Deposito del 15/07/2004; Pubblicazione in G. U. 21/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
28624
Titolo
Straniero - Espulsione con accompagnamento alla frontiera - Provvedimento del questore immediatamente esecutivo prima della convalida da parte dell’autorità giudiziaria e in assenza di audizione dello straniero - Vanificazione della garanzia della perdita di efficacia del provvedimento in caso di diniego o mancata convalida nel termine di quarantotto ore - Lesione della libertà personale, del principio del contraddittorio nel processo, del diritto di difesa, disparità di trattamento rispetto allo straniero nei cui confronti non sia eseguibile l’espulsione immediata - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Straniero - Espulsione con accompagnamento alla frontiera - Provvedimento del questore immediatamente esecutivo prima della convalida da parte dell’autorità giudiziaria e in assenza di audizione dello straniero - Vanificazione della garanzia della perdita di efficacia del provvedimento in caso di diniego o mancata convalida nel termine di quarantotto ore - Lesione della libertà personale, del principio del contraddittorio nel processo, del diritto di difesa, disparità di trattamento rispetto allo straniero nei cui confronti non sia eseguibile l’espulsione immediata - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 13 e 24 della Costituzione, l'art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall’art. 2 del decreto-legge n. 51 del 2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 106 del 2002, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa. Ed infatti, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera viene eseguito prima della convalida da parte dell’autorità giudiziaria, con la conseguenza che lo straniero viene allontanato coattivamente dal territorio nazionale senza che il giudice abbia potuto pronunciarsi sul provvedimento restrittivo della sua libertà personale, vanificando in tal modo sia la garanzia contenuta nel terzo comma dell’art. 13 Cost., e cioè la perdita di effetti del provvedimento nel caso di diniego o di mancata convalida ad opera dell’autorità giudiziaria nelle successive quarantotto ore, sia il diritto di difesa dello straniero nel suo nucleo incomprimibile, vale a dire il diritto di essere ascoltato dal giudice, con l’assistenza di un difensore.
– Sul fatto che l’accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica investa la libertà personale e sia quindi misura assistita dalle garanzie previste dall’art. 13 Cost., v. la richiamata sentenza n. 105/2001.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 13 e 24 della Costituzione, l'art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall’art. 2 del decreto-legge n. 51 del 2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 106 del 2002, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa. Ed infatti, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera viene eseguito prima della convalida da parte dell’autorità giudiziaria, con la conseguenza che lo straniero viene allontanato coattivamente dal territorio nazionale senza che il giudice abbia potuto pronunciarsi sul provvedimento restrittivo della sua libertà personale, vanificando in tal modo sia la garanzia contenuta nel terzo comma dell’art. 13 Cost., e cioè la perdita di effetti del provvedimento nel caso di diniego o di mancata convalida ad opera dell’autorità giudiziaria nelle successive quarantotto ore, sia il diritto di difesa dello straniero nel suo nucleo incomprimibile, vale a dire il diritto di essere ascoltato dal giudice, con l’assistenza di un difensore.
– Sul fatto che l’accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica investa la libertà personale e sia quindi misura assistita dalle garanzie previste dall’art. 13 Cost., v. la richiamata sentenza n. 105/2001.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 5
decreto-legge
04/04/2002
n. 51
art. 2
co.
legge
07/06/2002
n. 106
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte