Sentenza 223/2004 (ECLI:IT:COST:2004:223)
Massima numero 28626
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  08/07/2004;  Decisione del  08/07/2004
Deposito del 15/07/2004; Pubblicazione in G. U. 21/07/2004
Massime associate alla pronuncia:  28627


Titolo
Straniero - Reato di inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Violazione dei limiti costituzionali entro cui l’autorità di polizia è legittimata ad adottare misure restrittive della libertà personale, manifesta irragionevolezza in relazione alla funzione processuale della misura cautelare - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione, l’art. 14, comma 5-'quinquies', del decreto legislativo n. 286 del 1998, inserito dal comma 1 dell’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-'ter' del medesimo art. 14 è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto. Infatti, la misura ‘precautelare’ dell'arresto dello straniero colto nella flagranza della contravvenzione di cui all’art. 14, comma 5-'ter', del decreto legislativo n. 286 del 1998, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni, non essendo da un lato finalizzata all’adozione di alcun provvedimento coercitivo – né potendo esserlo data la natura contravvenzionale del reato per la quale essa è prevista –, né costituendo, dall'altro lato, un presupposto del procedimento amministrativo di espulsione – atteso che l’accompagnamento alla frontiera e il trattenimento in un centro di permanenza temporanea sono autonomamente previsti nei commi 5-'ter' e 5-'quinquies' dell’art. 14 a prescindere dal previo arresto dello straniero – si risolve in una limitazione ‘provvisoria’ della libertà personale priva di qualsiasi funzione processuale ed è quindi, sotto questo aspetto, manifestamente irragionevole. Restano pertanto assorbite le censure sollevate in riferimento ad altri parametri costituzionali.

– Sull’autonomia tra il giudizio di convalida, volto a verificare 'ex post' la legittimità dell’operato dell’autorità di polizia, e la protrazione dello stato di privazione della libertà personale, per la quale è richiesto un ulteriore e autonomo provvedimento, v. la citata ordinanza n. 297/2001.

– Sul rapporto di necessaria strumentalità tra il provvedimento provvisorio di privazione della libertà personale e il procedimento penale avente ad oggetto il reato per cui è stato disposto l’arresto obbligatorio in flagranza, v. le richiamate sentenze n. 173/1971 e n. 305/1996.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 14  co. 5

legge  30/07/2002  n. 189  art. 13  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13  co. 3

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 27  co. 2

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte