Sentenza 224/2004 (ECLI:IT:COST:2004:224)
Massima numero 28629
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  08/07/2004;  Decisione del  08/07/2004
Deposito del 15/07/2004; Pubblicazione in G. U. 21/07/2004
Massime associate alla pronuncia:  28628


Titolo
Procedure concorsuali - Sentenza che provvede sull’istanza di riabilitazione - Termine per la proposizione del reclamo - Decorrenza dalla data di affissione della sentenza anziché da quella della sua comunicazione - Irragionevolezza e lesione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 144, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine per la proposizione del reclamo avverso la sentenza che provvede sull’istanza di riabilitazione decorre dalla affissione della sentenza stessa anziché dalla sua comunicazione, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Infatti, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che la scelta della affissione, quale forma di pubblicità idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione di un atto, può essere giustificata solo qualora sia difficoltosa l’individuazione di coloro che possano avere interesse a proporre la impugnazione stessa; mentre risulta priva di razionale giustificazione se riferita a soggetti preventivamente individuati dal legislatore.

- Sui limiti di legittimità costituzionale di norme che prevedono la decorrenza dei termini decadenziali dall’affissione di un atto, anziché dalla sua notificazione all’interessato, v. sentenze nn. 211/2001, 273/1987, 153, 152 e 151/1980, 255/1974.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 144  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte