Ordinanza 225/2004 (ECLI:IT:COST:2004:225)
Massima numero 28630
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
08/07/2004; Decisione del
08/07/2004
Deposito del 15/07/2004; Pubblicazione in G. U. 21/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni rese da un senatore della repubblica in qualità di teste e ribadite in successivi dibattiti e interviste - Giudizio per risarcimento dei danni proposto dal soggetto destinatario delle dichiarazioni - Delibera di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione della corte d’appello di milano, sezione civile - Sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo - Ammissibilità del ricorso e disposizioni conseguenti.
Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni rese da un senatore della repubblica in qualità di teste e ribadite in successivi dibattiti e interviste - Giudizio per risarcimento dei danni proposto dal soggetto destinatario delle dichiarazioni - Delibera di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione della corte d’appello di milano, sezione civile - Sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo - Ammissibilità del ricorso e disposizioni conseguenti.
Testo
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata da quest’ultimo il 31 gennaio 2001, con la quale è stata ritenuta l'insindacabilità di opinioni rese da un proprio componente in qualità di teste e ribadite in successivi dibattiti e interviste, opinioni per le quali è pendente procedimento civile per risarcimento danni. Sussistono infatti i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso, dal momento che sia la Corte d'appello ricorrente sia il Senato della Repubblica sono legittimati ad esser parte di un conflitto, in quanto competenti a dichiarare la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano e viene, inoltre, lamentata la lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita all'autorità ricorrente in conseguenza dell'esercizio del potere di dichiarare l'insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, Cost.
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata da quest’ultimo il 31 gennaio 2001, con la quale è stata ritenuta l'insindacabilità di opinioni rese da un proprio componente in qualità di teste e ribadite in successivi dibattiti e interviste, opinioni per le quali è pendente procedimento civile per risarcimento danni. Sussistono infatti i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso, dal momento che sia la Corte d'appello ricorrente sia il Senato della Repubblica sono legittimati ad esser parte di un conflitto, in quanto competenti a dichiarare la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano e viene, inoltre, lamentata la lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita all'autorità ricorrente in conseguenza dell'esercizio del potere di dichiarare l'insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, Cost.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione del Senato della Repubblica
31/01/2001
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3