Ordinanza 226/2004 (ECLI:IT:COST:2004:226)
Massima numero 28631
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
08/07/2004; Decisione del
08/07/2004
Deposito del 15/07/2004; Pubblicazione in G. U. 21/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Straniero - Detenuto in espiazione di pena non superiore a due anni - Espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione - Assunto contrasto con la funzione rieducativa della pena, irragionevolezza e lesione del principio di eguaglianza rispetto ai condannati non stranieri - Manifesta infondatezza della questione.
Straniero - Detenuto in espiazione di pena non superiore a due anni - Espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione - Assunto contrasto con la funzione rieducativa della pena, irragionevolezza e lesione del principio di eguaglianza rispetto ai condannati non stranieri - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 25, secondo comma, 27, 97, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111, commi primo e secondo, della Costituzione, nella parte in cui è prevista, a titolo di ‘sanzione alternativa’, l’espulsione dello straniero che debba scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni. Le questioni sollevate dai rimettenti, infatti, si fondano tutte sull'errato presupposto che l'espulsione in esame integri una sanzione penale, mentre, al contrario, – sulla base della medesima interpretazione accolta nell'ordinanza n. 369 del 1999 con riguardo all'espulsione dello straniero prevista a titolo di "sanzione sostitutiva" dal comma 1 del medesimo art. 16 – ad essa va riconosciuta natura amministrativa, posto che anche tale misura è subordinata alla condizione che lo straniero si trovi in taluna delle situazioni che costituiscono il presupposto dell’espulsione amministrativa disciplinata dall’art. 13.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 25, secondo comma, 27, 97, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111, commi primo e secondo, della Costituzione, nella parte in cui è prevista, a titolo di ‘sanzione alternativa’, l’espulsione dello straniero che debba scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni. Le questioni sollevate dai rimettenti, infatti, si fondano tutte sull'errato presupposto che l'espulsione in esame integri una sanzione penale, mentre, al contrario, – sulla base della medesima interpretazione accolta nell'ordinanza n. 369 del 1999 con riguardo all'espulsione dello straniero prevista a titolo di "sanzione sostitutiva" dal comma 1 del medesimo art. 16 – ad essa va riconosciuta natura amministrativa, posto che anche tale misura è subordinata alla condizione che lo straniero si trovi in taluna delle situazioni che costituiscono il presupposto dell’espulsione amministrativa disciplinata dall’art. 13.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 16
co. 5
legge
30/07/2002
n. 189
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 102
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte