Sentenza 227/2004 (ECLI:IT:COST:2004:227)
Massima numero 28632
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  08/07/2004;  Decisione del  08/07/2004
Deposito del 16/07/2004; Pubblicazione in G. U. 21/07/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione piemonte - Ambiente - Gestione dei rifiuti - Disciplina regionale - Funzioni amministrative conferite agli enti locali - Inadempienza o inerzia - Previsione di poteri sostitutivi, con relativa nomina di commissari 'ad acta', in capo, rispettivamente, alla regione nei confronti delle province e alle province nei confronti dei comuni, dei consorzi di comuni, delle comunità montane e dei consorzi di bacino - Ricorso del governo - Ritenuta lesione della riserva allo stato della disciplina degli interventi sostitutivi - Non fondatezza delle questioni.

Testo
L'art. 120, secondo comma, della Costituzione non preclude, in linea di principio, la possibilità che la legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza, e nel disciplinare l'esercizio di funzioni amministrative di competenza degli enti locali, preveda anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente ordinariamente competente, tenendo conto che a) le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi debbono essere previste e disciplinate dalla legge, la quale deve definirne i presupposti sostanziali e procedurali, b) la sostituzione può essere prevista esclusivamente per il compimento di atti o attività prive di discrezionalità nell'an, la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi unitari alla cui salvaguardia provvede l'intervento sostitutivo, c) l'esercizio del potere sostitutivo deve essere affidato a un organo di governo della Regione o deve comunque svolgersi sulla base di una decisione di questo, stante l'attitudine dell'intervento a incidere sull'autonomia costituzionale dell'ente sostituito, d) la legge deve predisporre, in conformità al principio di leale cooperazione, congrue garanzie procedurali per l'esercizio del potere sostitutivo, prevedendo, in particolare, un procedimento in cui l'ente sostituito sia messo in grado di interloquire con gli organi deputati alla sostituzione e di evitare la sostituzione stessa attraverso un autonomo adempimento. Non sono pertanto fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 120 Cost., degli articoli 2, comma 1, lettera i), 3, comma 1, lettera l), 11, commi 13 e 14, e 12, commi 7 e 8, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, che, anche con richiamo a preesistenti discipline, affidano a) alla Regione l'esercizio di poteri sostitutivi, in caso di inadempienza nello svolgimento delle funzioni attribuite dalla stessa legge alle province in materia di gestione dei rifiuti, e b) alle province analoghi poteri sostitutivi nei confronti dei comuni, dei consorzi di comuni, delle comunità montane e dei consorzi di bacino, prevedendo anche la nomina di commissari 'ad acta'.

– Sul potere sostitutivo regionale, citate le sentenze n. 313/2003, n. 43, n. 69, n. 70, n. 71, n. 72, n. 73, n. 112, n. 172 e n. 173/2004.

– Con riferimento ai principi che il potere sostitutivo generale deve rispettare, citate le sentenze n. 338/1989, n. 177/1988, n. 313/2003, n. 342/1994 e n. 460/1989, n. 416/1995 e n. 153/1986, e l'ordinanza n. 53/2003.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  24/10/2002  n. 24  art. 2  co. 1

legge della Regione Piemonte  24/10/2002  n. 24  art. 3  co. 1

legge della Regione Piemonte  24/10/2002  n. 24  art. 11  co. 13

legge della Regione Piemonte  24/10/2002  n. 24  art. 11  co. 14

legge della Regione Piemonte  24/10/2002  n. 24  art. 12  co. 7

legge della Regione Piemonte  24/10/2002  n. 24  art. 12  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte