Sentenza 228/2004 (ECLI:IT:COST:2004:228)
Massima numero 28638
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
08/07/2004; Decisione del
08/07/2004
Deposito del 16/07/2004; Pubblicazione in G. U. 21/07/2004
Titolo
Patria (difesa della) - Servizio civile nazionale - Disciplina statale di organizzazione del servizio - Ricorso della provincia autonoma di trento - Lamentata attribuzione allo stato dei compiti di organizzazione, programmazione, coordinamento e controllo, e riserva alla provincia dei soli compiti di attuazione degli interventi - Ritenuta lesione delle competenze e dell’autonomia finanziaria della provincia - Non fondatezza delle questioni.
Patria (difesa della) - Servizio civile nazionale - Disciplina statale di organizzazione del servizio - Ricorso della provincia autonoma di trento - Lamentata attribuzione allo stato dei compiti di organizzazione, programmazione, coordinamento e controllo, e riserva alla provincia dei soli compiti di attuazione degli interventi - Ritenuta lesione delle competenze e dell’autonomia finanziaria della provincia - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Gli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 77 del 2002 – impugnati dalla Provincia autonoma di Trento in quanto lesivi di ambiti materiali attribuiti dallo statuto alla competenza legislativa e amministrativa della Provincia, in base alla premessa di fondo che allo Stato spetterebbe la disciplina giuridica generale del servizio civile, mentre la regolazione delle attività nelle quali il servizio consiste spetterebbe alla Provincia in rapporto agli ambiti materiali interessati – costituiscono espressione della competenza legislativa statale a disciplinare gli aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale, quale forma – ancorché volontaria – di adempimento del dovere di difesa della Patria, alternativa al servizio militare (art. 52 Cost.; ora anche art. 117, secondo comma, lettera d), Cost.); peraltro l'esigenza di assicurare la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, attraverso adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali, è comunque soddisfatta attraverso l'attribuzione alla cura delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, dell'attuazione degli interventi di servizio civile. Non sono pertanto fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sollevate in riferimento a diverse disposizioni dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, nonché all'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.
Gli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 77 del 2002 – impugnati dalla Provincia autonoma di Trento in quanto lesivi di ambiti materiali attribuiti dallo statuto alla competenza legislativa e amministrativa della Provincia, in base alla premessa di fondo che allo Stato spetterebbe la disciplina giuridica generale del servizio civile, mentre la regolazione delle attività nelle quali il servizio consiste spetterebbe alla Provincia in rapporto agli ambiti materiali interessati – costituiscono espressione della competenza legislativa statale a disciplinare gli aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale, quale forma – ancorché volontaria – di adempimento del dovere di difesa della Patria, alternativa al servizio militare (art. 52 Cost.; ora anche art. 117, secondo comma, lettera d), Cost.); peraltro l'esigenza di assicurare la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, attraverso adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali, è comunque soddisfatta attraverso l'attribuzione alla cura delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, dell'attuazione degli interventi di servizio civile. Non sono pertanto fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sollevate in riferimento a diverse disposizioni dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, nonché all'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
05/04/2002
n. 77
art. 2
co.
decreto legislativo
05/04/2002
n. 77
art. 3
co. 3
decreto legislativo
05/04/2002
n. 77
art. 4
co. 2
decreto legislativo
05/04/2002
n. 77
art. 4
co. 5
decreto legislativo
05/04/2002
n. 77
art. 5
co.
decreto legislativo
05/04/2002
n. 77
art. 6
co.
decreto legislativo
05/04/2002
n. 77
art. 7
co.
decreto legislativo
05/04/2002
n. 77
art. 8
co.
decreto legislativo
05/04/2002
n. 77
art. 9
co.
decreto legislativo
05/04/2002
n. 77
art. 11
co.
decreto legislativo
05/04/2002
n. 77
art. 12
co.
decreto legislativo
05/04/2002
n. 77
art. 13
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art.
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 6
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 4
legge 30/11/1989
n. 386
art. 5
co. 2
legge 30/11/1989
n. 386
art. 5
co. 3