Sentenza 228/2004 (ECLI:IT:COST:2004:228)
Massima numero 28639
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  08/07/2004;  Decisione del  08/07/2004
Deposito del 16/07/2004; Pubblicazione in G. U. 21/07/2004
Massime associate alla pronuncia:  28633  28638  28640


Titolo
Patria (difesa della) - Servizio civile nazionale - Individuazione con d.p.c.m. degli incarichi pericolosi, faticosi o insalubri ai quali non può essere destinato il personale femminile - Ricorso della provincia autonoma di trento - Lamentata discriminazione - Censura che non ridonda in violazione di competenze proprie della provincia - Inammissibilità della questione.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perché la norma impugnata, nel prevedere l’individuazione con d.P.C.m. degli incarichi pericolosi, faticosi o insalubri ai quali non può essere destinato il personale femminile destinato al servizio civile nazionale, realizzerebbe una discriminazione verso il personale femminile, al quale l’accesso a determinati incarichi potrebbe semmai essere escluso a garanzia di specifici valori esclusivi della condizione femminile, quali la maternità e la gravidanza. Tale censura, infatti, fa valere un profilo d'illegittimità che non ridonda di per sé in violazione di competenze proprie della ricorrente.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  05/04/2002  n. 77  art. 3  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte