Sentenza 228/2004 (ECLI:IT:COST:2004:228)
Massima numero 28639
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
08/07/2004; Decisione del
08/07/2004
Deposito del 16/07/2004; Pubblicazione in G. U. 21/07/2004
Titolo
Patria (difesa della) - Servizio civile nazionale - Individuazione con d.p.c.m. degli incarichi pericolosi, faticosi o insalubri ai quali non può essere destinato il personale femminile - Ricorso della provincia autonoma di trento - Lamentata discriminazione - Censura che non ridonda in violazione di competenze proprie della provincia - Inammissibilità della questione.
Patria (difesa della) - Servizio civile nazionale - Individuazione con d.p.c.m. degli incarichi pericolosi, faticosi o insalubri ai quali non può essere destinato il personale femminile - Ricorso della provincia autonoma di trento - Lamentata discriminazione - Censura che non ridonda in violazione di competenze proprie della provincia - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perché la norma impugnata, nel prevedere l’individuazione con d.P.C.m. degli incarichi pericolosi, faticosi o insalubri ai quali non può essere destinato il personale femminile destinato al servizio civile nazionale, realizzerebbe una discriminazione verso il personale femminile, al quale l’accesso a determinati incarichi potrebbe semmai essere escluso a garanzia di specifici valori esclusivi della condizione femminile, quali la maternità e la gravidanza. Tale censura, infatti, fa valere un profilo d'illegittimità che non ridonda di per sé in violazione di competenze proprie della ricorrente.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perché la norma impugnata, nel prevedere l’individuazione con d.P.C.m. degli incarichi pericolosi, faticosi o insalubri ai quali non può essere destinato il personale femminile destinato al servizio civile nazionale, realizzerebbe una discriminazione verso il personale femminile, al quale l’accesso a determinati incarichi potrebbe semmai essere escluso a garanzia di specifici valori esclusivi della condizione femminile, quali la maternità e la gravidanza. Tale censura, infatti, fa valere un profilo d'illegittimità che non ridonda di per sé in violazione di competenze proprie della ricorrente.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
05/04/2002
n. 77
art. 3
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte