Sentenza 228/2004 (ECLI:IT:COST:2004:228)
Massima numero 28640
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  08/07/2004;  Decisione del  08/07/2004
Deposito del 16/07/2004; Pubblicazione in G. U. 21/07/2004
Massime associate alla pronuncia:  28633  28638  28639


Titolo
Patria (difesa della) - Servizio civile nazionale - Fondo nazionale per il servizio civile - Ricorso della provincia autonoma di trento - Lamentata violazione della legge di delega per la mancata confluenza del fondo per il servizio civile in quello per le politiche sociali - Censura che non ridonda in violazione di competenze proprie della provincia - Inammissibilità della questione.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per avere il legislatore delegato – in difformità dall’indicazione contenuta nell’art. 11, comma 3, della legge delega n. 64 del 2001 – omesso di prevedere che le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile confluiscano nel Fondo nazionale per le politiche sociali al termine del periodo transitorio disciplinato dalla medesima legge. La ricorrente, infatti, non lamenta propriamente la lesione di una sua sfera di competenza, posto che la presunta violazione della legge di delega non implica di per sé una lesione della sfera di competenza provinciale, perché è sicuramente di competenza statale l’erogazione dei trattamenti previsti.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  05/04/2002  n. 77  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte