Sentenza 229/2004 (ECLI:IT:COST:2004:229)
Massima numero 28634
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  08/07/2004;  Decisione del  08/07/2004
Deposito del 16/07/2004; Pubblicazione in G. U. 21/07/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione emilia-romagna - Servizio militare - Servizio civile regionale - Obiezione di coscienza - Comunicazione agli uffici di leva dei nominativi dei cittadini che svolgendo il servizio civile regionale abbiano dichiarato obiezione di coscienza - Ricorso del governo - Lamentata invasione della competenza statale in materia di difesa - Non fondatezza delle questioni.

Testo
La previsione di una comunicazione agli Uffici di leva dei nominativi di coloro che, svolgendo il servizio civile regionale, abbiano comunque voluto dichiarare la loro obiezione di coscienza al servizio militare, nella prospettiva che esso possa rivivere come servizio obbligatorio, deve essere letta come rivolta a prevedere, in spirito di collaborazione, la mera trasmissione di informazioni agli Uffici di leva ai fini che eventualmente siano previsti dalla legislazione statale, senza che ciò determini invasione della competenza statale; non sono pertanto fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, dell'art. 12 della legge della Regione Emilia-Romagna 20 ottobre 2003, n. 20, che una siffatta previsione reca, e degli articoli 5, comma 4, e 22, comma 5, della legge medesima, i quali, rinviando all'art. 12, si limitano ad assicurare, nell'ipotesi di ripristino della leva, la disponibilità di informazioni sui soggetti che, avendo svolto il servizio civile regionale, abbiano voluto dichiarare l'obiezione di coscienza agli eserciti, all'uso delle armi ed alla violenza.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  20/10/2003  n. 20  art. 5  co. 4

legge della Regione Emilia Romagna  20/10/2003  n. 20  art. 12  co. 

legge della Regione Emilia Romagna  20/10/2003  n. 20  art. 22  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte