Sentenza 231/2004 (ECLI:IT:COST:2004:231)
Massima numero 28636
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
08/07/2004; Decisione del
08/07/2004
Deposito del 16/07/2004; Pubblicazione in G. U. 21/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Errori giudiziari - Ingiusta detenzione - Detenzione a fini estradizionali - Equa riparazione - Ritenuta esclusione - Lamentata lesione del principio solidaristico, del principio di uguaglianza, della garanzia inviolabile della libertà personale, dei principi in tema di riparazione degli errori giudiziari - Non fondatezza della questione.
Processo penale - Errori giudiziari - Ingiusta detenzione - Detenzione a fini estradizionali - Equa riparazione - Ritenuta esclusione - Lamentata lesione del principio solidaristico, del principio di uguaglianza, della garanzia inviolabile della libertà personale, dei principi in tema di riparazione degli errori giudiziari - Non fondatezza della questione.
Testo
L’art. 314 del codice di procedura penale, censurato nella parte in cui, in tema di estradizione passiva, non prevede la riparazione per ingiusta detenzione nel caso di arresto provvisorio e di applicazione provvisoria di misura custodiale su domanda dello Stato estero che si accerti carente di giurisdizione, va interpretato in senso conforme al fondamento solidaristico della riparazione per l’ingiusta detenzione, per cui può affermarsi che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione si ricollega alla presenza di una oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione 'ex post'. Tale interpretazione, oltre a consentire una lettura della disciplina censurata conforme a Costituzione, è avvalorata da significative indicazioni normative, anche di natura sovranazionale, quali l’art. 2, n. 100, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, dove si enuncia la direttiva della riparazione dell’ingiusta detenzione, senza alcuna distinzione o limitazione circa il titolo della detenzione stessa o le ‘ragioni’ dell’ingiustizia; ovvero come l’alinea dell’art. 2 della citata legge delega, il quale stabilisce che il nuovo codice deve adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia relative ai diritti della persona e al processo penale, tra le quali la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, che prevedono rispettivamente, nell’art. 5, paragrafo cinque, e nell’art. 9, paragrafo cinque, il diritto ad un indennizzo in caso di detenzione illegale, senza alcuna limitazione. Non è fondata, pertanto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 24 della Costituzione.
– Sulla sussistenza del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione qualora esso si ricolleghi alla presenza di una oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione 'ex post', v. le richiamate sentenze n. 446/1997, n. 109/1999, n. 284/2003 e n. 230/2004.
L’art. 314 del codice di procedura penale, censurato nella parte in cui, in tema di estradizione passiva, non prevede la riparazione per ingiusta detenzione nel caso di arresto provvisorio e di applicazione provvisoria di misura custodiale su domanda dello Stato estero che si accerti carente di giurisdizione, va interpretato in senso conforme al fondamento solidaristico della riparazione per l’ingiusta detenzione, per cui può affermarsi che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione si ricollega alla presenza di una oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione 'ex post'. Tale interpretazione, oltre a consentire una lettura della disciplina censurata conforme a Costituzione, è avvalorata da significative indicazioni normative, anche di natura sovranazionale, quali l’art. 2, n. 100, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, dove si enuncia la direttiva della riparazione dell’ingiusta detenzione, senza alcuna distinzione o limitazione circa il titolo della detenzione stessa o le ‘ragioni’ dell’ingiustizia; ovvero come l’alinea dell’art. 2 della citata legge delega, il quale stabilisce che il nuovo codice deve adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia relative ai diritti della persona e al processo penale, tra le quali la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, che prevedono rispettivamente, nell’art. 5, paragrafo cinque, e nell’art. 9, paragrafo cinque, il diritto ad un indennizzo in caso di detenzione illegale, senza alcuna limitazione. Non è fondata, pertanto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 24 della Costituzione.
– Sulla sussistenza del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione qualora esso si ricolleghi alla presenza di una oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione 'ex post', v. le richiamate sentenze n. 446/1997, n. 109/1999, n. 284/2003 e n. 230/2004.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 314
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 24
co. 4
Altri parametri e norme interposte