Sentenza 232/2004 (ECLI:IT:COST:2004:232)
Massima numero 28637
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
08/07/2004; Decisione del
08/07/2004
Deposito del 16/07/2004; Pubblicazione in G. U. 21/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo civile - Spese di giustizia - Sentenza di primo grado di rigetto della domanda o di declaratoria di incompetenza - Capo accessorio di condanna al pagamento delle spese di lite - Titolo provvisoriamente esecutivo - Mancata previsione - Dedotta violazione del principio di eguaglianza, della ragionevole durata del processo e del principio della azionabilità dei diritti - Non fondatezza della questione.
Processo civile - Spese di giustizia - Sentenza di primo grado di rigetto della domanda o di declaratoria di incompetenza - Capo accessorio di condanna al pagamento delle spese di lite - Titolo provvisoriamente esecutivo - Mancata previsione - Dedotta violazione del principio di eguaglianza, della ragionevole durata del processo e del principio della azionabilità dei diritti - Non fondatezza della questione.
Testo
Il capo della sentenza che definisce le spese di lite costituisce corollario e non accessorio nel senso di cui all’art. 31 cod. proc. civ. della sentenza stessa, atteso che la pronuncia sulle spese non presuppone, affinché il giudice possa adottarla, una domanda di parte, ma essa ha il suo titolo esclusivamente nel contenuto della decisione sul merito della controversia, in applicazione del principio della soccombenza, di cui all’art. 91 cod. proc. civ. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 282 e 474 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che sia titolo provvisoriamente esecutivo anche il capo della sentenza di primo grado di condanna al pagamento delle spese di lite, quando è accessorio a declaratoria di rigetto della domanda o di incompetenza, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nonché all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Il capo della sentenza che definisce le spese di lite costituisce corollario e non accessorio nel senso di cui all’art. 31 cod. proc. civ. della sentenza stessa, atteso che la pronuncia sulle spese non presuppone, affinché il giudice possa adottarla, una domanda di parte, ma essa ha il suo titolo esclusivamente nel contenuto della decisione sul merito della controversia, in applicazione del principio della soccombenza, di cui all’art. 91 cod. proc. civ. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 282 e 474 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che sia titolo provvisoriamente esecutivo anche il capo della sentenza di primo grado di condanna al pagamento delle spese di lite, quando è accessorio a declaratoria di rigetto della domanda o di incompetenza, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nonché all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 282
co.
codice di procedura civile
n.
art. 474
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 6