Sentenza 233/2004 (ECLI:IT:COST:2004:233)
Massima numero 28641
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ONIDA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
08/07/2004; Decisione del
08/07/2004
Deposito del 16/07/2004; Pubblicazione in G. U. 21/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Opere pubbliche - Progetto della metropolitana di bologna - Opera di preminente interesse strategico ai sensi della legge n. 443 del 2001 - Deliberazione di approvazione adottata dal cipe - Ricorso per conflitto di attribuzione della regione emilia-romagna - Adozione della delibera in carenza del necessario consenso della regione e senza il rispetto delle procedure per il superamento del dissenso regionale, violazione del principio di leale collaborazione - Non spettanza allo stato, e per esso al comitato interministeriale per la programmazione economica - Cipe, del potere di approvare il progetto, con conseguente annullamento della deliberazione.
Opere pubbliche - Progetto della metropolitana di bologna - Opera di preminente interesse strategico ai sensi della legge n. 443 del 2001 - Deliberazione di approvazione adottata dal cipe - Ricorso per conflitto di attribuzione della regione emilia-romagna - Adozione della delibera in carenza del necessario consenso della regione e senza il rispetto delle procedure per il superamento del dissenso regionale, violazione del principio di leale collaborazione - Non spettanza allo stato, e per esso al comitato interministeriale per la programmazione economica - Cipe, del potere di approvare il progetto, con conseguente annullamento della deliberazione.
Testo
Non spetta allo Stato, e per esso al Comitato interministeriale per la programmazione economica – CIPE, approvare il progetto preliminare della linea 1 della metropolitana ad automazione integrale di Bologna in assenza del consenso, ai fini dell’intesa sulla localizzazione, della Regione Emilia-Romagna, ovvero senza il rispetto delle procedure per il superamento del dissenso regionale previste dall’art. 3, comma 6, lettera b), del d.lgs. n. 190 del 2002, e conseguentemente viene annullata la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica – CIPE del 1° agosto 2003, n. 67. Ed infatti, il mancato rispetto dell’art. 3 del d.lgs. n. 190 del 2002 – che disciplina analiticamente la procedura di elaborazione ed adozione del progetto preliminare delle infrastrutture strategiche di rilevante interesse nazionale e, in questo ambito, prevede puntualmente il ruolo ed i poteri delle Regioni e delle Province autonome, nonché le eventuali procedure alternative in caso di loro motivato dissenso – costituisce sicura violazione del principio di leale collaborazione, la cui osservanza è tanto più necessaria in un ambito come quello di una procedura che integra l’esercizio in sussidiarietà da parte di organi statali di rilevanti poteri in materie di competenza regionale.
– Sul ruolo dell'intesa quale elemento valutativo essenziale per giudicare se una legge statale sia invasiva delle attribuzioni regionali o non costituisca invece applicazione dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, v. la citata sentenza n. 303/2003.
Non spetta allo Stato, e per esso al Comitato interministeriale per la programmazione economica – CIPE, approvare il progetto preliminare della linea 1 della metropolitana ad automazione integrale di Bologna in assenza del consenso, ai fini dell’intesa sulla localizzazione, della Regione Emilia-Romagna, ovvero senza il rispetto delle procedure per il superamento del dissenso regionale previste dall’art. 3, comma 6, lettera b), del d.lgs. n. 190 del 2002, e conseguentemente viene annullata la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica – CIPE del 1° agosto 2003, n. 67. Ed infatti, il mancato rispetto dell’art. 3 del d.lgs. n. 190 del 2002 – che disciplina analiticamente la procedura di elaborazione ed adozione del progetto preliminare delle infrastrutture strategiche di rilevante interesse nazionale e, in questo ambito, prevede puntualmente il ruolo ed i poteri delle Regioni e delle Province autonome, nonché le eventuali procedure alternative in caso di loro motivato dissenso – costituisce sicura violazione del principio di leale collaborazione, la cui osservanza è tanto più necessaria in un ambito come quello di una procedura che integra l’esercizio in sussidiarietà da parte di organi statali di rilevanti poteri in materie di competenza regionale.
– Sul ruolo dell'intesa quale elemento valutativo essenziale per giudicare se una legge statale sia invasiva delle attribuzioni regionali o non costituisca invece applicazione dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, v. la citata sentenza n. 303/2003.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione cipe
01/08/2003
n. 67
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte
legge 21/12/2001
n. 443
art. 1
co. 2 lettera c)
decreto legislativo 20/08/2002
n. 190
art. 3
co. 6