Ordinanza 235/2004 (ECLI:IT:COST:2004:235)
Massima numero 28643
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  08/07/2004;  Decisione del  08/07/2004
Deposito del 16/07/2004; Pubblicazione in G. U. 21/07/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Contratto in genere, atto e negozio giuridico - Contratti del consumatore - Disciplina delle clausole vessatorie nel contratto tra consumatore e professionista - Requisiti soggettivi di applicabilità - Nozione di consumatore - Mancata inclusione in essa del beneficiario non contraente della polizza cumulativa infortuni stipulata dal datore di lavoro - Lamentata irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto al consumatore che abbia stipulato direttamente il contratto - Motivazione apodittica dell’ordinanza di rimessione ed omessa ricerca da parte del rimettente di interpretazione adeguatrice - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1469-bis del codice civile, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non include nella nozione di consumatore anche il beneficiario non contraente della polizza cumulativa infortuni stipulata dal datore di lavoro. Il rimettente, infatti, limitandosi ad un’apodittica affermazione dell’impossibilità di dare alla norma impugnata una diversa lettura, ha omesso quel doveroso tentativo di ricercare un'interpretazione adeguatrice del testo di legge denunciato, al quale ciascun giudice è, comunque, tenuto prima di proporre l'incidente di costituzionalità.

- Sul dovere di ricercare una interpretazione adeguatrice della norma impugnata, v. ordinanza, citata, n. 279/2003.

Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 1469  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte