Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Soggetti legittimati - Legittimazione attiva della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura - Legittimazione passiva della Camera dei deputati - Sussistenza (nel caso di specie: ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione che, ai sensi dell'art. 68, terzo comma, Cost., ha negato l'autorizzazione all'utilizzazione delle captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri). (Classif. 114003).
La sez. disciplinare del CSM è legittimata a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto, in sede di giudizio sulle incolpazioni mosse ai magistrati, è competente a dichiarare, in posizione di indipendenza e definitivamente, la volontà del potere cui appartiene.
La Camera dei Deputati è legittimata a essere parte del conflitto tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicazione dell'art. 68, terzo comma, Cost.
(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla sez. disciplinare del CSM, in riferimento alla delib. del 12 gennaio 2022 - doc. IV, n. 10-A - con la quale la Camera dei Deputati, ai sensi dell'art. 68, terzo comma, Cost. ha negato l'autorizzazione, richiesta ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2001, all'utilizzo delle captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri. Sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del giudizio, in quanto, sotto il primo profilo, va riconosciuta la legittimazione della sez. disciplinare del CSM a promuovere conflitto e quella della Camera dei Deputati a esserne parte e, sotto il secondo profilo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita da parte dell'impugnata deliberazione).