Sentenza 236/2004 (ECLI:IT:COST:2004:236)
Massima numero 28645
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
08/07/2004; Decisione del
08/07/2004
Deposito del 19/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Titolo
Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del titolo v della parte ii della costituzione - Legge di attuazione - Funzioni amministrative - Conferimento sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Ricorsi della provincia di bolzano e della regione sardegna - Lamentata lesione della autonomia differenziata di cui godono le ricorrenti - Interpretazione erronea - Non applicabilità della norma censurata alle ricorrenti - Inammissibilità della questione.
Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del titolo v della parte ii della costituzione - Legge di attuazione - Funzioni amministrative - Conferimento sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Ricorsi della provincia di bolzano e della regione sardegna - Lamentata lesione della autonomia differenziata di cui godono le ricorrenti - Interpretazione erronea - Non applicabilità della norma censurata alle ricorrenti - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli articoli 8, 9, 10, 16 e 18 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, nonché agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, dell'art. 7, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, secondo il quale lo Stato e le Regioni conferiscono agli enti locali, in applicazione del principio di sussidiarietà, le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della legge, in quanto è errato il presupposto interpretativo da cui muovono le ricorrenti, e cioè che la disposizione denunciata trovi applicazione nei confronti delle Regioni a statuto speciale; anche in base al disposto di cui all'art. 11 della stessa legge n. 131 del 2003 (che affida alle commissioni paritetiche previste dagli Statuti speciali la proposta di adozione di norme di attuazione «per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative»), per tutte le competenze legislative aventi un fondamento nello Statuto speciale, il principio del parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative conserva la sua validità, mentre per le funzioni ulteriori il trasferimento avrà luogo secondo le modalità previste dalle norme di attuazione e con l'indefettibile partecipazione della commissione paritetica.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli articoli 8, 9, 10, 16 e 18 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, nonché agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, dell'art. 7, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, secondo il quale lo Stato e le Regioni conferiscono agli enti locali, in applicazione del principio di sussidiarietà, le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della legge, in quanto è errato il presupposto interpretativo da cui muovono le ricorrenti, e cioè che la disposizione denunciata trovi applicazione nei confronti delle Regioni a statuto speciale; anche in base al disposto di cui all'art. 11 della stessa legge n. 131 del 2003 (che affida alle commissioni paritetiche previste dagli Statuti speciali la proposta di adozione di norme di attuazione «per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative»), per tutte le competenze legislative aventi un fondamento nello Statuto speciale, il principio del parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative conserva la sua validità, mentre per le funzioni ulteriori il trasferimento avrà luogo secondo le modalità previste dalle norme di attuazione e con l'indefettibile partecipazione della commissione paritetica.
Atti oggetto del giudizio
legge
05/06/2003
n. 131
art. 7
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 18
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 4
statuto regione Sardegna
art. 5
statuto regione Sardegna
art. 6
Altri parametri e norme interposte