Sentenza 236/2004 (ECLI:IT:COST:2004:236)
Massima numero 28646
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
08/07/2004; Decisione del
08/07/2004
Deposito del 19/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Titolo
Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del titolo v della parte ii della costituzione - Legge di attuazione - Potere sostitutivo di cui all’art. 120 della costituzione - Tipologie e modalità procedimentali - Ricorsi della provincia di bolzano e della regione sardegna - Lamentata lesione della autonomia differenziata di cui godono le ricorrenti - Inefficacia delle norme censurate nei loro confronti - Inammissibilità delle questioni.
Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del titolo v della parte ii della costituzione - Legge di attuazione - Potere sostitutivo di cui all’art. 120 della costituzione - Tipologie e modalità procedimentali - Ricorsi della provincia di bolzano e della regione sardegna - Lamentata lesione della autonomia differenziata di cui godono le ricorrenti - Inefficacia delle norme censurate nei loro confronti - Inammissibilità delle questioni.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 70, 77, 117, terzo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli articoli 8, 9, 10, 52, ultimo comma, e 107 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, nonché agli articoli 3, 4, 5 e 56 dello Statuto speciale per la Sardegna, dell'art. 8, commi da 1 a 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che dà attuazione all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, disciplinando i limiti ed il procedimento di esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo, in quanto il concreto trasferimento alle Regioni ad autonomia speciale delle funzioni ulteriori attratte dal nuovo Titolo V deve essere effettuato con norme di attuazione degli Statuti speciali adottate su proposta delle commissioni paritetiche, e pertanto, fino a quando tali norme di attuazione non saranno state approvate, la disciplina del potere sostitutivo resta nei loro confronti priva di efficacia ed inidonea a produrre alcuna violazione delle loro attribuzioni costituzionali.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 70, 77, 117, terzo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli articoli 8, 9, 10, 52, ultimo comma, e 107 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, nonché agli articoli 3, 4, 5 e 56 dello Statuto speciale per la Sardegna, dell'art. 8, commi da 1 a 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che dà attuazione all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, disciplinando i limiti ed il procedimento di esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo, in quanto il concreto trasferimento alle Regioni ad autonomia speciale delle funzioni ulteriori attratte dal nuovo Titolo V deve essere effettuato con norme di attuazione degli Statuti speciali adottate su proposta delle commissioni paritetiche, e pertanto, fino a quando tali norme di attuazione non saranno state approvate, la disciplina del potere sostitutivo resta nei loro confronti priva di efficacia ed inidonea a produrre alcuna violazione delle loro attribuzioni costituzionali.
Atti oggetto del giudizio
legge
05/06/2003
n. 131
art. 8
co. 1
legge
05/06/2003
n. 131
art. 8
co. 2
legge
05/06/2003
n. 131
art. 8
co. 3
legge
05/06/2003
n. 131
art. 8
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 117
co. 3
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 52
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 4
statuto regione Sardegna
art. 5
statuto regione Sardegna
art. 56
Altri parametri e norme interposte