Sentenza 236/2004 (ECLI:IT:COST:2004:236)
Massima numero 28647
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
08/07/2004; Decisione del
08/07/2004
Deposito del 19/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Titolo
Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del titolo v della parte ii della costituzione - Legge di attuazione - Potere sostitutivo di cui all’art. 120 della costituzione - Tipologie e modalità procedimentali - Ricorsi della provincia di trento, della regione siciliana, della regione sardegna e della regione valle d’aosta - Lamentata lesione della autonomia differenziata di cui godono le ricorrenti - Inefficacia delle norme censurate nei loro confronti - Inammissibilità delle questioni.
Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del titolo v della parte ii della costituzione - Legge di attuazione - Potere sostitutivo di cui all’art. 120 della costituzione - Tipologie e modalità procedimentali - Ricorsi della provincia di trento, della regione siciliana, della regione sardegna e della regione valle d’aosta - Lamentata lesione della autonomia differenziata di cui godono le ricorrenti - Inefficacia delle norme censurate nei loro confronti - Inammissibilità delle questioni.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, all'art. 20 dello Statuto speciale della Regione Siciliana, all'art. 44 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta e dell'art. 4, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, dell'art. 10, comma 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, secondo cui all'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio dei ministri di esercizio del potere sostitutivo provvedono, per le Regioni speciali, «gli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione», in quanto il potere sostitutivo di cui si denuncia l'incostituzionalità – quello cioè relativo alle competenze aventi fondamento non statutario, ma costituzionale – sarà esercitabile solo nel momento in cui avrà luogo il concreto trasferimento delle ulteriori funzioni con norme di attuazione degli Statuti adottate su proposta delle commissioni paritetiche, e pertanto, fino a quel momento, difetterà di attualità la lesione lamentata dai ricorrenti.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, all'art. 20 dello Statuto speciale della Regione Siciliana, all'art. 44 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta e dell'art. 4, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, dell'art. 10, comma 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, secondo cui all'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio dei ministri di esercizio del potere sostitutivo provvedono, per le Regioni speciali, «gli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione», in quanto il potere sostitutivo di cui si denuncia l'incostituzionalità – quello cioè relativo alle competenze aventi fondamento non statutario, ma costituzionale – sarà esercitabile solo nel momento in cui avrà luogo il concreto trasferimento delle ulteriori funzioni con norme di attuazione degli Statuti adottate su proposta delle commissioni paritetiche, e pertanto, fino a quel momento, difetterà di attualità la lesione lamentata dai ricorrenti.
Atti oggetto del giudizio
legge
05/06/2003
n. 131
art. 10
co. 5
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Sicilia
art. 20
statuto regione Valle d'Aosta
art. 44
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo luogotenenziale 07/09/1945
n. 545
art. 4
co. 1