Sentenza 236/2004 (ECLI:IT:COST:2004:236)
Massima numero 28648
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  08/07/2004;  Decisione del  08/07/2004
Deposito del 19/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Massime associate alla pronuncia:  28644  28645  28646  28647


Titolo
Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del titolo v della parte ii della costituzione - Legge di attuazione - Commissario di governo - Disciplina delle funzioni - Ricorso della provincia autonoma di bolzano - Lesione dell’autonomia della provincia ricorrente - Illegittimità costituzionale.

Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che «ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni del d.P.R. 17 maggio 2001, n. 287, compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e con le relative norme di attuazione», in quanto con la disposizione impugnata lo Stato ha disciplinato le funzioni del Commissario di Governo unilateralmente e rinviando ad una fonte secondaria, non dando corso, in tal modo, alla procedura collaborativa diretta all'approvazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale.

Atti oggetto del giudizio

legge  05/06/2003  n. 131  art. 10  co. 6

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 87

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 107

Altri parametri e norme interposte