Sentenza 238/2004 (ECLI:IT:COST:2004:238)
Massima numero 28651
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
08/07/2004; Decisione del
08/07/2004
Deposito del 19/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Titolo
Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del titolo v della parte ii della costituzione - Legge di attuazione - Attività internazionale delle regioni - Ricorso della regione sardegna - Lamentata adozione di norme di dettaglio in luogo di disciplina di principio, previsione di poteri di ingerenza nel merito da parte dello stato - Impugnativa priva di oggetto sufficientemente specificato - Inammissibilità della questione.
Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del titolo v della parte ii della costituzione - Legge di attuazione - Attività internazionale delle regioni - Ricorso della regione sardegna - Lamentata adozione di norme di dettaglio in luogo di disciplina di principio, previsione di poteri di ingerenza nel merito da parte dello stato - Impugnativa priva di oggetto sufficientemente specificato - Inammissibilità della questione.
Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sollevata in riferimento all’art. 117 della Costituzione, in relazione all’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, ed in riferimento agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna, in quanto la delibera della Giunta regionale di impugnazione della legge n. 131 del 2003 manca di una parte che riguardi specificamente l’art. 6 di detta legge, non potendosi, per altro verso, dare ingresso ad una impugnativa, priva di oggetto sufficientemente specificato, che investa l’intera legge o disposizioni di essa non indicate espressamente, quando tale legge rechi disposizioni plurime e non omogenee.
– Sulla necessità di una adeguata specificazione dell’oggetto dell’impugnativa v. la richiamata sentenza n. 43/2004.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sollevata in riferimento all’art. 117 della Costituzione, in relazione all’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, ed in riferimento agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna, in quanto la delibera della Giunta regionale di impugnazione della legge n. 131 del 2003 manca di una parte che riguardi specificamente l’art. 6 di detta legge, non potendosi, per altro verso, dare ingresso ad una impugnativa, priva di oggetto sufficientemente specificato, che investa l’intera legge o disposizioni di essa non indicate espressamente, quando tale legge rechi disposizioni plurime e non omogenee.
– Sulla necessità di una adeguata specificazione dell’oggetto dell’impugnativa v. la richiamata sentenza n. 43/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
05/06/2003
n. 131
art. 6
co. 1
legge
05/06/2003
n. 131
art. 6
co. 2
legge
05/06/2003
n. 131
art. 6
co. 3
legge
05/06/2003
n. 131
art. 6
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 4
statuto regione Sardegna
art. 5
statuto regione Sardegna
art. 6
Altri parametri e norme interposte