Sentenza 238/2004 (ECLI:IT:COST:2004:238)
Massima numero 28652
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
08/07/2004; Decisione del
08/07/2004
Deposito del 19/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Titolo
Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del titolo v della parte ii della costituzione - Legge di attuazione - Attività internazionale delle regioni - Ricorso della provincia autonoma di bolzano - Lamentata adozione di norme di dettaglio in luogo di disciplina di principio, previsione di poteri di ingerenza nel merito da parte dello stato - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.
Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del titolo v della parte ii della costituzione - Legge di attuazione - Attività internazionale delle regioni - Ricorso della provincia autonoma di bolzano - Lamentata adozione di norme di dettaglio in luogo di disciplina di principio, previsione di poteri di ingerenza nel merito da parte dello stato - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.
Testo
Le disposizioni dell’art. 6 della legge n. 131 del 2003 sono finalizzate – in attuazione dei compiti che il nuovo art. 117 della Costituzione demanda allo Stato onde controllare che il c.d. “potere estero” delle Regioni si sviluppi secondo linee conformi ai propri indirizzi di politica internazionale – sia a stabilire le “norme di procedura” che le Regioni debbono rispettare nel provvedere all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali; sia a dettare le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di loro inadempienza (art. 117, quinto comma, Cost.); sia, infine, a disciplinare i “casi” e le “forme” della conclusione di accordi delle Regioni con altri Stati e di intese con enti territoriali di altri Stati (art. 117, nono comma, Cost.). Di conseguenza, le norme impugnate devono essere intese in relazione alle preminenti esigenze di salvaguardia degli indirizzi della politica estera dello Stato, e dunque come specificazione del vincolo generale nascente a carico della Regione dalla riserva allo Stato della competenza a formulare e sviluppare tali indirizzi (art. 117, secondo comma, lettera a), Cost.), e dal conseguente divieto di pregiudicarli con attività e atti di essi lesivi, senza comunque che tale verifica da parte del Governo possa legittimamente trasmodare in un indebito controllo di merito sulle autonome scelte regionali. Non è pertanto fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, della legge n. 131 del 2003, sollevata in riferimento all’art. 117 della Costituzione, all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 ed agli articoli 8, 9, 10 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- Sulla legittimità, sui limiti e sulle modalità delle attività di rilievo internazionale delle Regioni prima della riforma del Titolo V, anche in relazione al principio di leale cooperazione, e sulla conseguente sindacabilità degli atti statali di diniego dell’assenso ad attività regionali, v. le citate sentenze n. 179/1987, n. 737/1988, n. 472/1992 e n. 204/1993.
Le disposizioni dell’art. 6 della legge n. 131 del 2003 sono finalizzate – in attuazione dei compiti che il nuovo art. 117 della Costituzione demanda allo Stato onde controllare che il c.d. “potere estero” delle Regioni si sviluppi secondo linee conformi ai propri indirizzi di politica internazionale – sia a stabilire le “norme di procedura” che le Regioni debbono rispettare nel provvedere all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali; sia a dettare le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di loro inadempienza (art. 117, quinto comma, Cost.); sia, infine, a disciplinare i “casi” e le “forme” della conclusione di accordi delle Regioni con altri Stati e di intese con enti territoriali di altri Stati (art. 117, nono comma, Cost.). Di conseguenza, le norme impugnate devono essere intese in relazione alle preminenti esigenze di salvaguardia degli indirizzi della politica estera dello Stato, e dunque come specificazione del vincolo generale nascente a carico della Regione dalla riserva allo Stato della competenza a formulare e sviluppare tali indirizzi (art. 117, secondo comma, lettera a), Cost.), e dal conseguente divieto di pregiudicarli con attività e atti di essi lesivi, senza comunque che tale verifica da parte del Governo possa legittimamente trasmodare in un indebito controllo di merito sulle autonome scelte regionali. Non è pertanto fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, della legge n. 131 del 2003, sollevata in riferimento all’art. 117 della Costituzione, all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 ed agli articoli 8, 9, 10 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- Sulla legittimità, sui limiti e sulle modalità delle attività di rilievo internazionale delle Regioni prima della riforma del Titolo V, anche in relazione al principio di leale cooperazione, e sulla conseguente sindacabilità degli atti statali di diniego dell’assenso ad attività regionali, v. le citate sentenze n. 179/1987, n. 737/1988, n. 472/1992 e n. 204/1993.
Atti oggetto del giudizio
legge
05/06/2003
n. 131
art. 6
co. 1
legge
05/06/2003
n. 131
art. 6
co. 2
legge
05/06/2003
n. 131
art. 6
co. 3
legge
05/06/2003
n. 131
art. 6
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte