Paesaggio - Codice dei beni culturali e del paesaggio - Contenuto - Natura di norme fondamentali di riforma economico-sociale - Necessità di un'applicazione uniforme - Conseguente limite alla potestà legislativa delle Regioni (compresa la Regione autonoma Sardegna). (Classif. 170004).
L'insieme delle cose, beni materiali, o le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico merita una tutela primaria e assoluta: le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio - adottate per garantirne la salvaguardia, nell'esercizio della competenza attribuita allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.- si applicano uniformemente, e pertanto s'impongono al legislatore regionale, in quanto norme fondamentali di grande riforma economico-sociale, che hanno la capacità di limitare la potestà legislativa anche delle regioni ad autonomia speciale. (Precedenti: S. 101/2021 - mass. 43849; S. 130/2020 - mass. 43492; S. 178/2018 - mass. 40194; S. 103/2017 - mass. 40606; S. 367/2007 - mass. 31778).
La competenza del legislatore sardo in materia di edilizia e urbanistica non comprende solo le funzioni di tipo strettamente urbanistico, ma anche quelle relative ai beni culturali e ambientali. (Precedenti: S. 178/2018 - mass. 40197; S. 51/2006 - mass. 30179).
A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 63 del 2008, gli artt. 135 e 143 cod. beni culturali hanno imposto la pianificazione congiunta, frutto della collaborazione fra Ministero e regioni, in relazione alla tutela di alcuni beni paesaggistici; tale obbligo di pianificazione congiunta, nelle ipotesi previste dall'art. 135, comma 1, secondo periodo, cod. beni culturali, interessa anche la Regione autonoma Sardegna. (Precedenti: S. 257/2021 - mass. 44381; S. 308/2013 - mass. 37550).