Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Natura e finalità - Esenzione per l'abitazione principale - Natura ed effetti - Possibili disarmonie con i principi dell'autonomia fiscale locale - Necessità che la scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore sia sottoposta a un sindacato rigoroso di costituzionalità. (Classif. 255017).
L'imposta municipale propria (IMU) - avendo come presupposto il possesso, la proprietà o la titolarità di altro diritto reale in relazione a beni immobili - riveste la natura di imposta reale e non ricade nell'ambito delle imposte di tipo personale, quali quelle sul reddito.
L'agevolazione consistente nell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per l'abitazione principale non rientra tra quelle strutturali, essendo inquadrabile tra quelle in senso proprio. (Precedente: S. 120/2020).
Se, da un lato, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per l'abitazione principale si può ritenere rivolta a perseguire la finalità di favorire l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione (art. 47, secondo comma, Cost.), dall'altro, riguardando la più importante imposta municipale, determina un effetto poco lineare rispetto ai principi che giustificano l'autonomia fiscale locale, in quanto, se esenta gran parte dei residenti, l'imposta finirà per risultare a carico di chi non vota nel comune che la stabilisce. Pertanto, in difetto di una chiara causa costituzionale, la detta esenzione è riconducibile a una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore, il che implica un sindacato particolarmente rigoroso sulla sussistenza di una eadem ratio [che ne giustifichi l'estensione in riferimento alle fattispecie ritenute escluse]. (Precedente: S. 120/2020).