Sentenza 239/2004 (ECLI:IT:COST:2004:239)
Massima numero 28654
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
08/07/2004; Decisione del
08/07/2004
Deposito del 19/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
28653
Titolo
Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del titolo v della parte ii della costituzione - Legge di attuazione - Processi decisionali comunitari - Partecipazione delle regioni alla c.d. “fase ascendente” e presentazione del ricorso alla corte di giustizia delle comunità europee - Ricorsi della provincia autonoma di bolzano e della regione sardegna - Lamentata adozione di norme di dettaglio in luogo di disciplina di principio, inadeguatezza dello strumento partecipativo in concreto previsto, discriminazione delle autonomie territoriali speciali rispetto a quelle ordinarie - Non fondatezza delle questioni.
Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del titolo v della parte ii della costituzione - Legge di attuazione - Processi decisionali comunitari - Partecipazione delle regioni alla c.d. “fase ascendente” e presentazione del ricorso alla corte di giustizia delle comunità europee - Ricorsi della provincia autonoma di bolzano e della regione sardegna - Lamentata adozione di norme di dettaglio in luogo di disciplina di principio, inadeguatezza dello strumento partecipativo in concreto previsto, discriminazione delle autonomie territoriali speciali rispetto a quelle ordinarie - Non fondatezza delle questioni.
Testo
La disciplina statale delle modalità di partecipazione delle Regioni – sia ordinarie che speciali – alla c.d. «fase ascendente» dei processi decisionali comunitari trova il proprio titolo abilitativo nel quinto comma dell'art. 117 della Costituzione, che istituisce una competenza statale ulteriore e speciale rispetto a quella contemplata dall'art. 117, terzo comma, consistente nel dettare in via esclusiva «norme di procedura»; a) lo strumento partecipativo derivante dalla partecipazione diretta delle Regioni, nell'ambito delle delegazioni del Governo, ad attività delle istituzioni comunitarie, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e che garantiscano, comunque, l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo, non può ritenersi inadeguato alla garanzia delle posizioni costituzionali delle Regioni; b) la previsione della necessaria partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome esclude che tali Regioni o Province possano far valere motivi di doglianza in relazione alla mancata indicazione di un numero minimo di rappresentanti regionali nelle delegazioni del Governo; c) la perdurante competenza statale in tema di relazioni internazionali e con l'Unione europea esclude che nelle materie di legislazione regionale esclusiva la delegazione debba essere composta solo da rappresentanti delle Regioni; d) la previsione del potere per il Governo di designare come capo delegazione un Presidente di Giunta di una Regione o di una Provincia autonoma limitatamente alle materie di competenza residuale delle Regioni a statuto ordinario, e non anche in ordine alle materie di competenza primaria delle Regioni a statuto speciale o delle Province autonome, non è irragionevole, in quanto non dà rilievo alla posizione specifica di ciascuna Regione alla luce della necessità di garantire l'unitarietà della posizione della delegazione italiana nei confronti della Comunità europea; e) la possibilità di far valere eventuali illegittimità degli atti normativi comunitari «davanti agli organi competenti», qualora la Conferenza Stato-Regioni, a maggioranza assoluta, rivolga al Governo una richiesta in tal senso, è una prerogativa che per le Regioni non è contemplata dalle fonti costituzionali e la cui disciplina è dunque riferibile alla discrezionalità del legislatore statale. Non sono pertanto fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo e quinto comma, della Costituzione, agli articoli 8, 9, 10 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed agli articoli 3, 4 e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, dell'art. 5, commi 1 [con riguardo ai profili sub a), b), c), d)] e 2 [con riguardo al profilo sub e)], della legge 5 giugno 2003, n. 131.
– Sulla necessità di assicurare, per la rappresentanza italiana presso l'Unione europea, una posizione unitaria, citate le sentenze n. 317/2001 e n. 425/1999.
La disciplina statale delle modalità di partecipazione delle Regioni – sia ordinarie che speciali – alla c.d. «fase ascendente» dei processi decisionali comunitari trova il proprio titolo abilitativo nel quinto comma dell'art. 117 della Costituzione, che istituisce una competenza statale ulteriore e speciale rispetto a quella contemplata dall'art. 117, terzo comma, consistente nel dettare in via esclusiva «norme di procedura»; a) lo strumento partecipativo derivante dalla partecipazione diretta delle Regioni, nell'ambito delle delegazioni del Governo, ad attività delle istituzioni comunitarie, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e che garantiscano, comunque, l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo, non può ritenersi inadeguato alla garanzia delle posizioni costituzionali delle Regioni; b) la previsione della necessaria partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome esclude che tali Regioni o Province possano far valere motivi di doglianza in relazione alla mancata indicazione di un numero minimo di rappresentanti regionali nelle delegazioni del Governo; c) la perdurante competenza statale in tema di relazioni internazionali e con l'Unione europea esclude che nelle materie di legislazione regionale esclusiva la delegazione debba essere composta solo da rappresentanti delle Regioni; d) la previsione del potere per il Governo di designare come capo delegazione un Presidente di Giunta di una Regione o di una Provincia autonoma limitatamente alle materie di competenza residuale delle Regioni a statuto ordinario, e non anche in ordine alle materie di competenza primaria delle Regioni a statuto speciale o delle Province autonome, non è irragionevole, in quanto non dà rilievo alla posizione specifica di ciascuna Regione alla luce della necessità di garantire l'unitarietà della posizione della delegazione italiana nei confronti della Comunità europea; e) la possibilità di far valere eventuali illegittimità degli atti normativi comunitari «davanti agli organi competenti», qualora la Conferenza Stato-Regioni, a maggioranza assoluta, rivolga al Governo una richiesta in tal senso, è una prerogativa che per le Regioni non è contemplata dalle fonti costituzionali e la cui disciplina è dunque riferibile alla discrezionalità del legislatore statale. Non sono pertanto fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo e quinto comma, della Costituzione, agli articoli 8, 9, 10 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed agli articoli 3, 4 e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, dell'art. 5, commi 1 [con riguardo ai profili sub a), b), c), d)] e 2 [con riguardo al profilo sub e)], della legge 5 giugno 2003, n. 131.
– Sulla necessità di assicurare, per la rappresentanza italiana presso l'Unione europea, una posizione unitaria, citate le sentenze n. 317/2001 e n. 425/1999.
Atti oggetto del giudizio
legge
05/06/2003
n. 131
art. 5
co. 1
legge
05/06/2003
n. 131
art. 5
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 5
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 4
statuto regione Sardegna
art. 6
Altri parametri e norme interposte