Sentenza 240/2004 (ECLI:IT:COST:2004:240)
Massima numero 28655
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
08/07/2004; Decisione del
08/07/2004
Deposito del 19/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Agricoltura - Quote latte - Disciplina nazionale del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - Commissario straordinario di nomina governativa con funzioni di monitoraggio, vigilanza, rilevazione delle inadempienze e diffida - Ricorso della regione emilia-romagna - Lamentata attribuzione di potere sostitutivo ad organo non di governo, lesione del principio di leale collaborazione e del principio di buon andamento dell’amministrazione - Non fondatezza della questione.
Agricoltura - Quote latte - Disciplina nazionale del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - Commissario straordinario di nomina governativa con funzioni di monitoraggio, vigilanza, rilevazione delle inadempienze e diffida - Ricorso della regione emilia-romagna - Lamentata attribuzione di potere sostitutivo ad organo non di governo, lesione del principio di leale collaborazione e del principio di buon andamento dell’amministrazione - Non fondatezza della questione.
Testo
Il decreto-legge n. 49 del 2003, recante norme di riforma della disciplina interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ha adeguato la normativa interna al nuovo riparto di competenze tra Stato e Regioni previsto dal nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione, riconoscendo alle Regioni la gestione delle c.d. quote-latte e i relativi adempimenti, conservando, tuttavia, al fine sia di consentire il tempestivo adempimento dei compiti riservati allo Stato, sia di assicurare l'osservanza della normativa comunitaria, peraltro per i soli primi due periodi di applicazione del decreto stesso, un potere sostitutivo in capo allo Stato in caso di inadempienza da parte delle Regioni (art. 10, commi 42-45). Detto potere sostitutivo – previsto in relazione ad inadempienze delle amministrazioni regionali relative all'attuazione della normativa in tema di prelievo supplementare; subordinato alla previa delibera del Consiglio dei ministri ed affidato ad un organo statale nominato previo parere della Conferenza permanente - appare peraltro rispettoso dei limiti entro i quali, secondo la giurisprudenza costituzionale, il legislatore statale può prevedere e disciplinare il potere sostitutivo nei confronti delle Regioni: infatti, l'esercizio dei poteri sostitutivi è previsto e disciplinato dalla legge, la quale ne definisce altresì i presupposti sostanziali e procedurali; la sostituzione riguarda il compimento di atti o attività prive di discrezionalità nell''an'; il potere sostitutivo è esercitato da un organo di Governo o sulla base di una decisione di questo; la legge predispone congrue garanzie procedimentali, in conformità al principio di leale collaborazione. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 42-45, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge n. 119 del 2003, sollevata in riferimento agli artt. 97, primo comma, 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.
Il decreto-legge n. 49 del 2003, recante norme di riforma della disciplina interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ha adeguato la normativa interna al nuovo riparto di competenze tra Stato e Regioni previsto dal nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione, riconoscendo alle Regioni la gestione delle c.d. quote-latte e i relativi adempimenti, conservando, tuttavia, al fine sia di consentire il tempestivo adempimento dei compiti riservati allo Stato, sia di assicurare l'osservanza della normativa comunitaria, peraltro per i soli primi due periodi di applicazione del decreto stesso, un potere sostitutivo in capo allo Stato in caso di inadempienza da parte delle Regioni (art. 10, commi 42-45). Detto potere sostitutivo – previsto in relazione ad inadempienze delle amministrazioni regionali relative all'attuazione della normativa in tema di prelievo supplementare; subordinato alla previa delibera del Consiglio dei ministri ed affidato ad un organo statale nominato previo parere della Conferenza permanente - appare peraltro rispettoso dei limiti entro i quali, secondo la giurisprudenza costituzionale, il legislatore statale può prevedere e disciplinare il potere sostitutivo nei confronti delle Regioni: infatti, l'esercizio dei poteri sostitutivi è previsto e disciplinato dalla legge, la quale ne definisce altresì i presupposti sostanziali e procedurali; la sostituzione riguarda il compimento di atti o attività prive di discrezionalità nell''an'; il potere sostitutivo è esercitato da un organo di Governo o sulla base di una decisione di questo; la legge predispone congrue garanzie procedimentali, in conformità al principio di leale collaborazione. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 42-45, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge n. 119 del 2003, sollevata in riferimento agli artt. 97, primo comma, 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
28/03/2003
n. 49
art.
co.
legge
30/05/2003
n. 119
art. 10
co. 42
legge
30/05/2003
n. 119
art. 10
co. 43
legge
30/05/2003
n. 119
art. 10
co. 44
legge
30/05/2003
n. 119
art. 10
co. 45
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 5
Costituzione
art. 120
co. 2
Altri parametri e norme interposte