Ordinanza 243/2004 (ECLI:IT:COST:2004:243)
Massima numero 28658
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
08/07/2004; Decisione del
08/07/2004
Deposito del 19/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione marche - Cooperazione internazionale - Previsione di progetti regionali da realizzarsi da parte delle organizzazioni non governative (ong) - Ricorso del governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva in materia di politica estera e rapporti internazionali dello stato - Sopravvenuta legge regionale sostitutiva della disposizione censurata - Rinuncia al ricorso e accettazione della controparte - Estinzione del processo.
Regione marche - Cooperazione internazionale - Previsione di progetti regionali da realizzarsi da parte delle organizzazioni non governative (ong) - Ricorso del governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva in materia di politica estera e rapporti internazionali dello stato - Sopravvenuta legge regionale sostitutiva della disposizione censurata - Rinuncia al ricorso e accettazione della controparte - Estinzione del processo.
Testo
Estinzione del processo – per rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte – in relazione alla questione di legittimità costituzionale, proposta con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei confronti dell'art. 5, comma 3, lettera d), della legge della Regione Marche 18 giugno 2002, n. 9, che comprendeva tra le attività di cooperazione internazionale le azioni progettuali riguardanti la realizzazione di progetti ed interventi delle organizzazioni non governative, in quanto contrastante con l'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» (la sopravvenuta legge della Regione Marche 18 dicembre 2003, n. 24, ha sostituito la disposizione sottoposta al giudizio di legittimità costituzionale).
Estinzione del processo – per rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte – in relazione alla questione di legittimità costituzionale, proposta con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei confronti dell'art. 5, comma 3, lettera d), della legge della Regione Marche 18 giugno 2002, n. 9, che comprendeva tra le attività di cooperazione internazionale le azioni progettuali riguardanti la realizzazione di progetti ed interventi delle organizzazioni non governative, in quanto contrastante con l'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» (la sopravvenuta legge della Regione Marche 18 dicembre 2003, n. 24, ha sostituito la disposizione sottoposta al giudizio di legittimità costituzionale).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
18/06/2002
n. 9
art. 5
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 25