Sentenza 245/2004 (ECLI:IT:COST:2004:245)
Massima numero 28660
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
08/07/2004; Decisione del
08/07/2004
Deposito del 20/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Adozione - Adozione di maggiorenne da parte di soggetto con figlio minore naturale riconosciuto - Mancata applicabilità del divieto di adozione di maggiorenni da parte di chi abbia figli legittimi o legittimati minori o maggiorenni non consenzienti - Denunciata disparità di trattamento tra la posizione del figlio minore legittimo o legittimato, rispetto al quale è preclusa l’adozione di maggiorenne, e quella del figlio minore naturale riconosciuto dell’adottante, rispetto al quale la medesima adozione è consentita - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Adozione - Adozione di maggiorenne da parte di soggetto con figlio minore naturale riconosciuto - Mancata applicabilità del divieto di adozione di maggiorenni da parte di chi abbia figli legittimi o legittimati minori o maggiorenni non consenzienti - Denunciata disparità di trattamento tra la posizione del figlio minore legittimo o legittimato, rispetto al quale è preclusa l’adozione di maggiorenne, e quella del figlio minore naturale riconosciuto dell’adottante, rispetto al quale la medesima adozione è consentita - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, l’art. 291 del codice civile, nella parte in cui non prevede che l’adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall’adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti. Infatti, l’interpretazione giurisprudenziale seguita alla pronuncia di incostituzionalità della norma citata, che ritiene che il divieto di adozione di maggiorenni si applica a coloro che hanno figli legittimi o legittimati minori o, se maggiorenni, non consenzienti comporta una disparità di trattamento tra figli legittimi e figli naturali riconosciuti ed in pregiudizio dei secondi, per cui le ragioni di indole morale e patrimoniale, che consentono ai primi di opporsi all’adozione valgono anche per i figli naturali.
- Sentenza citata n. 557/1988.
E’ costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, l’art. 291 del codice civile, nella parte in cui non prevede che l’adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall’adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti. Infatti, l’interpretazione giurisprudenziale seguita alla pronuncia di incostituzionalità della norma citata, che ritiene che il divieto di adozione di maggiorenni si applica a coloro che hanno figli legittimi o legittimati minori o, se maggiorenni, non consenzienti comporta una disparità di trattamento tra figli legittimi e figli naturali riconosciuti ed in pregiudizio dei secondi, per cui le ragioni di indole morale e patrimoniale, che consentono ai primi di opporsi all’adozione valgono anche per i figli naturali.
- Sentenza citata n. 557/1988.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 291
co.
legge
05/06/1967
n. 431
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte