Sentenza 246/2004 (ECLI:IT:COST:2004:246)
Massima numero 28661
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
08/07/2004; Decisione del
08/07/2004
Deposito del 20/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
28662
Titolo
Parlamento - Insindacabilità - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dall’autorità giudiziaria - Eccezioni di inammissibilità prospettate dalla camera dei deputati - Lamentata incertezza del soggetto ricorrente, notifica del ricorso anche a soggetti non confliggenti, sopravvenienza della legge n. 140 del 2003, mancata indicazione del 'petitum' - Reiezione delle eccezioni.
Parlamento - Insindacabilità - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dall’autorità giudiziaria - Eccezioni di inammissibilità prospettate dalla camera dei deputati - Lamentata incertezza del soggetto ricorrente, notifica del ricorso anche a soggetti non confliggenti, sopravvenienza della legge n. 140 del 2003, mancata indicazione del 'petitum' - Reiezione delle eccezioni.
Testo
Sono prive di fondamento le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla resistente Camera dei deputati nei confronti del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, in quanto: a) non sussiste la lamentata incertezza circa il soggetto che ha sollevato il conflitto, dato che dalla lettura del ricorso risulta evidente che il giudice confliggente è il GUP del Tribunale di Roma e non già il Giudice per le indagini preliminari; b) l'ultroneità delle notificazioni eseguite nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Senato della Repubblica, oltre che nei confronti della resistente, non ha alcun effetto invalidante sui successivi atti del giudizio; c) la sopravvenienza, nelle more del giudizio, della legge n. 140 del 2003, recante disposizioni di attuazione dell’art. 68 Cost., non altera il contenuto dell’art. 68, primo comma, Cost. e non pone, dunque, per il ricorrente alcuna necessità di rivalutare i presupposti sostanziali del conflitto.
Sono prive di fondamento le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla resistente Camera dei deputati nei confronti del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, in quanto: a) non sussiste la lamentata incertezza circa il soggetto che ha sollevato il conflitto, dato che dalla lettura del ricorso risulta evidente che il giudice confliggente è il GUP del Tribunale di Roma e non già il Giudice per le indagini preliminari; b) l'ultroneità delle notificazioni eseguite nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Senato della Repubblica, oltre che nei confronti della resistente, non ha alcun effetto invalidante sui successivi atti del giudizio; c) la sopravvenienza, nelle more del giudizio, della legge n. 140 del 2003, recante disposizioni di attuazione dell’art. 68 Cost., non altera il contenuto dell’art. 68, primo comma, Cost. e non pone, dunque, per il ricorrente alcuna necessità di rivalutare i presupposti sostanziali del conflitto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte