Sentenza 246/2004 (ECLI:IT:COST:2004:246)
Massima numero 28662
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  08/07/2004;  Decisione del  08/07/2004
Deposito del 20/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Massime associate alla pronuncia:  28661


Titolo
Parlamento - Insindacabilità - Processo penale nei confronti di deputato per dichiarazioni rese a giornalisti in occasione di un convegno di partito e riprese da agenzie e quotidiani - Delibera di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal giudice dell’udienza preliminare del tribunale di roma - Esclusione del “nesso funzionale” - Non spettanza alla camera dei deputati del potere di adottare la deliberazione impugnata e conseguente annullamento della stessa.

Testo
Non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un deputato, per le quali è in corso davanti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma il procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa, e - in accoglimento del ricorso proposto da detto GUP - deve essere, conseguentemente, annullata la delibera adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 gennaio 2000. Con essa, infatti, la Camera dei deputati ha male inteso il significato della garanzia stabilita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione - con ciò violando le attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria ricorrente -, dal momento che nelle dichiarazioni contestate, rese dal deputato al di fuori dell'esercizio di attività parlamentari (nel corso di un convegno di partito e riprese da organi di stampa), non è dato rinvenire quella sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche e, in particolare, con i numerosi atti parlamentari, richiamati dalla resistente, aventi per oggetto, in genere, l'operato di una parte della magistratura; corrispondenza sostanziale che sola può giustificare il richiamo alla disposizione costituzionale, ai fini dell'estensione della garanzia in essa prevista.

Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  18/01/2000  n. 99  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte