Sentenza 247/2004 (ECLI:IT:COST:2004:247)
Massima numero 28664
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  08/07/2004;  Decisione del  08/07/2004
Deposito del 20/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Massime associate alla pronuncia:  28663


Titolo
Parlamento - Insindacabilità - Giudizio per risarcimento dei danni promosso nei confronti di un deputato per dichiarazioni rese in una intervista pubblicata su un quotidiano - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla corte di appello di bologna, seconda sezione civile - Inosservanza del termine perentorio per il deposito del ricorso - Improcedibilità del ricorso.

Testo
Improcedibilità del giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di appello di Bologna nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con cui sono state dichiarate insindacabili - ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. - le opinioni espresse da un membro della stessa Camera, opinioni per le quali è pendente un procedimento civile per risarcimento danni. Nella specie va, infatti, ribadito che il mancato deposito del ricorso, con la prova della notificazione eseguita, nel prescritto termine, perentorio, di venti giorni dalla notificazione, preclude l'apertura della seconda fase del giudizio relativa alla decisione sul merito; senza che possa valere, in contrario, la circostanza che gli atti da depositare siano stati restituiti dall’ufficiale giudiziario alla Corte di appello richiedente la notifica in un momento in cui il termine per il deposito era già decorso, posto che, a fronte dell’obbligo per l’ufficiale giudiziario di eseguire la richiesta notifica senza indugio, nessuna norma impone all’ufficiale giudiziario l’obbligo di restituire gli atti al richiedente nel domicilio o nella sede di questo, dovendo anzi quest’ultimo diligentemente attivarsi, facendo in modo – per quanto egli può controllare – che il procedimento di notificazione si concluda, con il ritorno degli atti nella sua disponibilità, nel tempo utile per il rituale proseguimento del processo.

- Giurisprudenza costante: v., da ultimo, le sentenze citate n. 203/1999 e n. 106/2003.

- Per l'ammissibilità del ricorso, in prima delibazione, v. ordinanza n. 23/2003.

Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  08/04/1999  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 26    co. 3