Ordinanza 248/2004 (ECLI:IT:COST:2004:248)
Massima numero 28665
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
08/07/2004; Decisione del
08/07/2004
Deposito del 20/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Intercettazioni di comunicazioni tra presenti - Effettuazione esclusivamente per mezzo di impianti installati presso la procura della repubblica - Utilizzo degli impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria - Necessità di motivato provvedimento per insufficienza o inidoneità degli impianti ed eccezionali ragioni di urgenza - Mancanza del provvedimento di autorizzazione - Inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni - Denunciato vizio di eccesso di delega - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Intercettazioni di comunicazioni tra presenti - Effettuazione esclusivamente per mezzo di impianti installati presso la procura della repubblica - Utilizzo degli impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria - Necessità di motivato provvedimento per insufficienza o inidoneità degli impianti ed eccezionali ragioni di urgenza - Mancanza del provvedimento di autorizzazione - Inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni - Denunciato vizio di eccesso di delega - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 268, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione, nella parte in cui — secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità — prevede che non soltanto le intercettazioni telefoniche, ma anche quelle di comunicazioni tra presenti possano essere compiute esclusivamente per mezzo di impianti installati presso la procura della Repubblica, salvo provvedimento motivato di deroga del pubblico ministero che — a fronte della insufficienza o inidoneità di detti impianti e dell’esistenza di eccezionali ragioni di urgenza — disponga il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. Appare infatti coerente con il complessivo contesto normativo in cui la norma impugnata si inserisce, nonché con le finalità ispiratrici della legge delega, una sua interpretazione, quale quella che il giudice 'a quo' assume costituire "diritto vivente", che tenga conto: a) che le medesime esigenze di "controllo fattuale" dell'autorità giudiziaria sullo svolgimento delle operazioni sussistono, oltre che per le intercettazioni telefoniche, anche per le c.d. intercettazioni ambientali, per cui non può sostenersi che il legislatore delegante — nel prevedere l’individuazione degli impianti presso cui possono essere effettuate le intercettazioni "telefoniche" (direttiva di cui all'art. 2, n. 41, lettera d), invocata come norma interposta dal rimettente) — intendesse precludere, 'a contrario', al legislatore delegato di dettare regole in tema di localizzazione degli impianti utilizzabili anche in rapporto a forme di intercettazione, di nuova introduzione, diverse da quelle telefoniche; b) che la medesima direttiva va inoltre letta in correlazione, per un verso, con l’alinea dello stesso n. 41, che prefigurava il possibile ampliamento della disciplina delle intercettazioni a "conversazioni e altre forme di comunicazione", non preventivamente tipizzate dal legislatore delegante, e, per un altro verso, con la direttiva di cui alla lettera b), che conferiva al legislatore delegato ampio e generico mandato a predeterminare "le modalità delle intercettazioni".
– Sul costante orientamento in forza del quale, ai fini della valutazione del vizio di eccesso di delega, le norme della legge di delegazione che determinano i principi e i criteri direttivi devono essere interpretate tenendo conto del complessivo contesto normativo e delle finalità ispiratrici della delega, v., tra le tante, le richiamate sentenze n. 96/2001, n. 276, n. 292 e n. 415/2000 e l'ordinanza n. 259/2001.
– Sulle "garanzie" richieste dall’art. 15, secondo comma, Cost., ai fini della limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni, nel senso che tra di esse rientrano non solo quelle di ordine giuridico, ma anche quelle attinenti alla predisposizione dei servizi tecnici necessari affinché l’autorità giudiziaria possa controllare, anche di fatto, che si proceda "alle intercettazioni autorizzate, solo a queste e solo nei limiti dell’autorizzazione", v. la citata sentenza n. 34/1973.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 268, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione, nella parte in cui — secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità — prevede che non soltanto le intercettazioni telefoniche, ma anche quelle di comunicazioni tra presenti possano essere compiute esclusivamente per mezzo di impianti installati presso la procura della Repubblica, salvo provvedimento motivato di deroga del pubblico ministero che — a fronte della insufficienza o inidoneità di detti impianti e dell’esistenza di eccezionali ragioni di urgenza — disponga il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. Appare infatti coerente con il complessivo contesto normativo in cui la norma impugnata si inserisce, nonché con le finalità ispiratrici della legge delega, una sua interpretazione, quale quella che il giudice 'a quo' assume costituire "diritto vivente", che tenga conto: a) che le medesime esigenze di "controllo fattuale" dell'autorità giudiziaria sullo svolgimento delle operazioni sussistono, oltre che per le intercettazioni telefoniche, anche per le c.d. intercettazioni ambientali, per cui non può sostenersi che il legislatore delegante — nel prevedere l’individuazione degli impianti presso cui possono essere effettuate le intercettazioni "telefoniche" (direttiva di cui all'art. 2, n. 41, lettera d), invocata come norma interposta dal rimettente) — intendesse precludere, 'a contrario', al legislatore delegato di dettare regole in tema di localizzazione degli impianti utilizzabili anche in rapporto a forme di intercettazione, di nuova introduzione, diverse da quelle telefoniche; b) che la medesima direttiva va inoltre letta in correlazione, per un verso, con l’alinea dello stesso n. 41, che prefigurava il possibile ampliamento della disciplina delle intercettazioni a "conversazioni e altre forme di comunicazione", non preventivamente tipizzate dal legislatore delegante, e, per un altro verso, con la direttiva di cui alla lettera b), che conferiva al legislatore delegato ampio e generico mandato a predeterminare "le modalità delle intercettazioni".
– Sul costante orientamento in forza del quale, ai fini della valutazione del vizio di eccesso di delega, le norme della legge di delegazione che determinano i principi e i criteri direttivi devono essere interpretate tenendo conto del complessivo contesto normativo e delle finalità ispiratrici della delega, v., tra le tante, le richiamate sentenze n. 96/2001, n. 276, n. 292 e n. 415/2000 e l'ordinanza n. 259/2001.
– Sulle "garanzie" richieste dall’art. 15, secondo comma, Cost., ai fini della limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni, nel senso che tra di esse rientrano non solo quelle di ordine giuridico, ma anche quelle attinenti alla predisposizione dei servizi tecnici necessari affinché l’autorità giudiziaria possa controllare, anche di fatto, che si proceda "alle intercettazioni autorizzate, solo a queste e solo nei limiti dell’autorizzazione", v. la citata sentenza n. 34/1973.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 268
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte