Ordinanza 251/2004 (ECLI:IT:COST:2004:251)
Massima numero 28668
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  08/07/2004;  Decisione del  08/07/2004
Deposito del 20/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Intercettazioni di comunicazioni tra presenti all’interno dell’abitazione di uno degli imputati - Denunciata mancanza di una disciplina delle modalità - Ritenuta lesione della inviolabilità domiciliare - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 266, comma 2, del codice di procedura penale e dell’art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, sollevata in riferimento all’art. 14 della Costituzione. Infatti, il giudice rimettente non ha dato sufficiente motivazione in ordine alla rilevanza della questione sollevata; in particolare, non fornisce alcuna delibazione circa la fondatezza dell’eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti, eseguite all’interno dell’abitazione di uno degli imputati, ritenuta come logicamente pregiudiziale rispetto alla proposizione dell’incidente di costituzionalità.

- V. sentenza citata n. 304/2000.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 266  co. 2

decreto-legge  13/05/1991  n. 152  art.   co. 

legge  12/07/1991  n. 203  art. 13  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 14

Altri parametri e norme interposte