Ordinanza 252/2004 (ECLI:IT:COST:2004:252)
Massima numero 28669
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  08/07/2004;  Decisione del  08/07/2004
Deposito del 20/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione siciliana - Impiego pubblico regionale - Previdenza - Sospensione dei pensionamenti di anzianità - Salvezza in favore del personale che abbia maturato l’anzianità di servizio utile entro il 31 dicembre 2003 - Denunciata irragionevolezza e contraddittorietà e mancata indicazione dei mezzi finanziari - Omessa precisazione della fattispecie relativa al giudizio in corso e del quadro normativo - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 39, comma 1, secondo periodo, e comma 2, della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui, nel sospendere l’applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti d’anzianità, fa salva l’applicazione dell’art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che abbiano maturato l’anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro il 31 dicembre 2003. Il giudice rimettente, infatti, ha omesso di precisare i termini della fattispecie relativa al giudizio in corso ed il quadro normativo in cui la vicenda si iscrive, impedendo alla Corte di svolgere la necessaria verifica circa l’incidenza della richiesta pronuncia sulla situazione soggettiva fatta valere in giudizio.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  15/05/2000  n. 10  art. 39  co. 1

legge della Regione siciliana  15/05/2000  n. 10  art. 39  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte