Sentenza 253/2004 (ECLI:IT:COST:2004:253)
Massima numero 28670
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  08/07/2004;  Decisione del  08/07/2004
Deposito del 21/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Detenzione cautelare - Termini di fase - Calcolo - Custodia cautelare all’estero dell’estradando - Mancato computo - Disparità di trattamento rispetto al sottoposto a misura cautelare in italia - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 722 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall’art. 303, commi 1, 2 e 3, dello stesso codice. Infatti, rientrando la detenzione all’estero tra i motivi di legittimo impedimento a comparire per essere stata equiparata alla custodia cautelare in Italia, è irragionevole giustificare per la detenzione all’estero una disciplina diversa da quella prevista dagli artt. 303 e 304, comma 6, cod. proc. pen. per la durata dei termini massimi della custodia cautelare in Italia.

- V. sentenza citata n. 212/1974.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 722  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Altri parametri e norme interposte