Sentenza 255/2004 (ECLI:IT:COST:2004:255)
Massima numero 28672
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  08/07/2004;  Decisione del  08/07/2004
Deposito del 21/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Spettacolo - Fondo unico per lo spettacolo (f.u.s.) - Erogazione dei contributi e fissazione delle aliquote di ripartizione annuale - Determinazione dei criteri e delle modalità con decreti ministeriali non aventi natura regolamentare - Ricorso della regione toscana - Lamentata invasione della competenza legislativa residuale regionale in materia di spettacolo, o della competenza legislativa concorrente nella materia della promozione ed organizzazione delle attività culturali, indebito esercizio di potere regolamentare, lesione della funzione amministrativa, lesione dell’autonomia finanziaria - Non fondatezza della questione.

Testo
Se può convenirsi con la Regione ricorrente che il sostegno finanziario degli spettacoli sia ormai riconducibile alla materia della “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali” (art. 117, terzo comma, Cost.), affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni, tuttavia ciò non significa l’automatica sopravvenuta incostituzionalità della legislazione statale vigente in materia, anzitutto in conseguenza del principio della continuità dell’ordinamento. Conseguentemente, in attesa che il legislatore statale riformi profondamente le leggi vigenti (in casi come questi - caratterizzati da una procedura accentrata - non direttamente modificabili dai legislatori regionali) per adeguarle alla mutata disciplina costituzionale, la necessità di continuare a dare attuazione, in considerazione della perdurante vigenza dell’attuale sistema disciplinato dalla legge n. 163 del 1985, alla erogazione annuale di contributi alle attività dello spettacolo (e quindi in una situazione di impellenti necessità finanziarie dei soggetti e delle istituzioni operanti nei diversi settori degli spettacoli), ha indotto il legislatore ad adottare la disposizione impugnata, che – nel disciplinare i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo previsto dalla legge n. 163 del 1985, affidandone la determinazione a “decreti del Ministero per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare”, – non a caso appare esplicitamente temporanea, essendo stata approvata “in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all’art. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato”. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 2003, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

– Sul principio di continuità dell’ordinamento, dopo la modifica del Titolo V, v., fra le altre, le richiamate sentenze n. 383 e 376/2002, e l’ordinanza n. 270/2003.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  18/02/2003  n. 24  art.   co. 

legge  17/04/2003  n. 82  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte