Sentenza 257/2004 (ECLI:IT:COST:2004:257)
Massima numero 28674
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
08/07/2004; Decisione del
08/07/2004
Deposito del 21/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
28675
Titolo
Straniero - Decreto di espulsione - Traduzione nella lingua madre dello straniero destinatario ovvero in una lingua dallo stesso effettivamente conosciuta - Obbligatorietà - Mancata previsione - Denunciato contrasto con i principi di eguaglianza, legalità e tassatività della legge penale - Omessa descrizione della fattispecie concreta - Manifesta inammissibilità della questione.
Straniero - Decreto di espulsione - Traduzione nella lingua madre dello straniero destinatario ovvero in una lingua dallo stesso effettivamente conosciuta - Obbligatorietà - Mancata previsione - Denunciato contrasto con i principi di eguaglianza, legalità e tassatività della legge penale - Omessa descrizione della fattispecie concreta - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’obbligo di tradurre il decreto di espulsione notificato allo straniero nella sua lingua madre, ovvero in una lingua che risulti allo stesso effettivamente conosciuta e, ove ciò non sia possibile, consente invece la traduzione del provvedimento in lingua francese, inglese o spagnola. Infatti, la carente e generica descrizione della concreta fattispecie non consente di verificare la effettiva rilevanza nel giudizio ‘a quo’ della sollevata questione di legittimità costituzionale.
- V. sentenze citate nn. 293/2003, 141/2003 e 61/2002.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’obbligo di tradurre il decreto di espulsione notificato allo straniero nella sua lingua madre, ovvero in una lingua che risulti allo stesso effettivamente conosciuta e, ove ciò non sia possibile, consente invece la traduzione del provvedimento in lingua francese, inglese o spagnola. Infatti, la carente e generica descrizione della concreta fattispecie non consente di verificare la effettiva rilevanza nel giudizio ‘a quo’ della sollevata questione di legittimità costituzionale.
- V. sentenze citate nn. 293/2003, 141/2003 e 61/2002.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte