Sentenza 259/2004 (ECLI:IT:COST:2004:259)
Massima numero 28679
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
08/07/2004; Decisione del
08/07/2004
Deposito del 22/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione toscana - Ambiente - Attività per la tutela della fascia costiera e la protezione delle acque dall’inquinamento - Attribuzione alle province del relativo potere autorizzatorio - Ricorso del governo - Lamentata lesione della competenza esclusiva dello stato in materia di tutela dell’ambiente - Non fondatezza della questione.
Regione toscana - Ambiente - Attività per la tutela della fascia costiera e la protezione delle acque dall’inquinamento - Attribuzione alle province del relativo potere autorizzatorio - Ricorso del governo - Lamentata lesione della competenza esclusiva dello stato in materia di tutela dell’ambiente - Non fondatezza della questione.
Testo
Nel settore della tutela dell'ambiente, la competenza esclusiva dello Stato non è incompatibile con interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze; la legge della Regione Toscana 4 aprile 2003, n. 19 – che attribuisce alle Province la competenza al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 35 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, relative a a) attività di immersione in mare da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti contigui di materiali specificamente individuati, b) attività di immersione dei medesimi materiali in vasche di colmata, vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, c) interventi di ripascimento della fascia costiera, d) movimentazione di fondali marini connessa alla posa in mare di cavi e condotte non avente carattere internazionale –, per le parti sub b) e c) è sostanzialmente riproduttiva dell'art. 21 della legge 31 luglio 2000, n. 179, per la parte sub a) è meramente esplicativa delle attività affidate alle Regioni dalla medesima disposizione statale, e per la parte sub d) si conforma alla devoluzione, ad opera dell'art. 35, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 1999, alle Regioni delle autorizzazioni prescritte. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, della precitata legge regionale, poiché la competenza a rilasciare le autorizzazioni per lo svolgimento delle attività ivi previste spetta alla Regione, la quale può quindi delegarla – in coerenza con il principio di sussidiarietà – alle Province.
Nel settore della tutela dell'ambiente, la competenza esclusiva dello Stato non è incompatibile con interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze; la legge della Regione Toscana 4 aprile 2003, n. 19 – che attribuisce alle Province la competenza al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 35 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, relative a a) attività di immersione in mare da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti contigui di materiali specificamente individuati, b) attività di immersione dei medesimi materiali in vasche di colmata, vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, c) interventi di ripascimento della fascia costiera, d) movimentazione di fondali marini connessa alla posa in mare di cavi e condotte non avente carattere internazionale –, per le parti sub b) e c) è sostanzialmente riproduttiva dell'art. 21 della legge 31 luglio 2000, n. 179, per la parte sub a) è meramente esplicativa delle attività affidate alle Regioni dalla medesima disposizione statale, e per la parte sub d) si conforma alla devoluzione, ad opera dell'art. 35, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 1999, alle Regioni delle autorizzazioni prescritte. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, della precitata legge regionale, poiché la competenza a rilasciare le autorizzazioni per lo svolgimento delle attività ivi previste spetta alla Regione, la quale può quindi delegarla – in coerenza con il principio di sussidiarietà – alle Province.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
04/04/2003
n. 19
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte