Sentenza 260/2004 (ECLI:IT:COST:2004:260)
Massima numero 28681
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MEZZANOTTE - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
08/07/2004; Decisione del
08/07/2004
Deposito del 22/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
28680
Titolo
Impiego pubblico - Personale del comparto regioni-autonomie locali - Contrattazione integrativa - Atti di indirizzo dei comitati di settore - Previsione statale di vincolo ai criteri indicati per il personale dipendente dallo stato - Ricorsi della regione emilia-romagna - Lamentata lesione della potestà legislativa regionale in materia di personale regionale e degli enti locali, dell’autonomia finanziaria e dell’autonomia amministrativa delle regioni - Non fondatezza delle questioni.
Impiego pubblico - Personale del comparto regioni-autonomie locali - Contrattazione integrativa - Atti di indirizzo dei comitati di settore - Previsione statale di vincolo ai criteri indicati per il personale dipendente dallo stato - Ricorsi della regione emilia-romagna - Lamentata lesione della potestà legislativa regionale in materia di personale regionale e degli enti locali, dell’autonomia finanziaria e dell’autonomia amministrativa delle regioni - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Le norme contenute nelle leggi finanziarie del 2003 e del 2004, che pongono vincoli ai comitati di settore in sede di deliberazione degli atti di indirizzo riguardanti i dipendenti del comparto Regioni-autonomie locali, al pari di quelle su cui questa Corte si è già pronunciata relative alla legge finanziaria del 2002, costituiscono legittimo esercizio del potere di “coordinamento della finanza pubblica”, in quanto “fissa(no) – in linea con gli impegni assunti dall’Italia in sede comunitaria – principi fondamentali volti al contenimento della spesa corrente, che rientrano nella competenza della legislazione statale”. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 4 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell’art. 3, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, per pretesa lesione della potestà legislativa esclusiva della Regione in materia di personale regionale e degli enti locali.
- Sentenza citata n. 4/2004.
Le norme contenute nelle leggi finanziarie del 2003 e del 2004, che pongono vincoli ai comitati di settore in sede di deliberazione degli atti di indirizzo riguardanti i dipendenti del comparto Regioni-autonomie locali, al pari di quelle su cui questa Corte si è già pronunciata relative alla legge finanziaria del 2002, costituiscono legittimo esercizio del potere di “coordinamento della finanza pubblica”, in quanto “fissa(no) – in linea con gli impegni assunti dall’Italia in sede comunitaria – principi fondamentali volti al contenimento della spesa corrente, che rientrano nella competenza della legislazione statale”. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 4 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell’art. 3, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, per pretesa lesione della potestà legislativa esclusiva della Regione in materia di personale regionale e degli enti locali.
- Sentenza citata n. 4/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2002
n. 289
art. 33
co. 4
legge
24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 49
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte