Sentenza 261/2004 (ECLI:IT:COST:2004:261)
Massima numero 28683
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MEZZANOTTE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
08/07/2004; Decisione del
08/07/2004
Deposito del 22/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
28682
Titolo
Imposte e tasse - Tributi degli enti locali - Sovracanoni per la produzione di energia idroelettrica - Disciplina statale per la fissazione delle basi di calcolo - Ricorso della regione emilia-romagna - Lamentata invasione della competenza legislativa regionale in materia di energia elettrica - Non fondatezza della questione.
Imposte e tasse - Tributi degli enti locali - Sovracanoni per la produzione di energia idroelettrica - Disciplina statale per la fissazione delle basi di calcolo - Ricorso della regione emilia-romagna - Lamentata invasione della competenza legislativa regionale in materia di energia elettrica - Non fondatezza della questione.
Testo
La disciplina dei sovracanoni – qualificabili come prestazioni patrimoniali imposte – attiene alla materia del sistema finanziario e tributario degli enti locali; la competenza in tale materia, interamente regolata dalla legge statale, resta ferma in capo allo Stato fino all'attuazione dell'art. 119 della Costituzione; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, dell'art. 31, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che modifica le basi di calcolo dei sovracanoni per la produzione di energia idroelettrica, di cui all'art. 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fissando nuovi importi.
– Sulla riconducibilità della disciplina dei sovracanoni alla materia del sistema finanziario e tributario, citate la sentenza n. 533/2002 e l'ordinanza n. 21/2004.
– Citata altresì la sentenza n. 37/2004, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
La disciplina dei sovracanoni – qualificabili come prestazioni patrimoniali imposte – attiene alla materia del sistema finanziario e tributario degli enti locali; la competenza in tale materia, interamente regolata dalla legge statale, resta ferma in capo allo Stato fino all'attuazione dell'art. 119 della Costituzione; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, dell'art. 31, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che modifica le basi di calcolo dei sovracanoni per la produzione di energia idroelettrica, di cui all'art. 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fissando nuovi importi.
– Sulla riconducibilità della disciplina dei sovracanoni alla materia del sistema finanziario e tributario, citate la sentenza n. 533/2002 e l'ordinanza n. 21/2004.
– Citata altresì la sentenza n. 37/2004, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2002
n. 289
art. 31
co. 10
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte