Ordinanza 262/2004 (ECLI:IT:COST:2004:262)
Massima numero 28684
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  08/07/2004;  Decisione del  08/07/2004
Deposito del 22/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Sanità pubblica - Vaccinazione antitetanica per i nuovi nati - Obbligatorietà per legge - Lamentata lesione del diritto alla salute del singolo - Carenza della motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, lettera c), della legge 5 marzo 1963, n. 292, introdotta dall’art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419 e modificata dall’art. 1 della legge 27 aprile 1981, n. 166, sollevata in riferimento all’art. 32 della Costituzione. Il giudice ‘a quo’, infatti, omette qualsiasi motivazione sulla questione; in particolare, non chiarisce se l’opposizione alla vaccinazione, da parte dei genitori del minore, sia motivata solo dalla convinzione della illegittimità del relativo obbligo legale o dalla allegata pericolosità in concreto, per il minore, della somministrazione del vaccino in relazione a specifiche condizioni cliniche del medesimo, riconducibili a precedenti somministrazioni (come risulterebbe dagli atti del giudizio), ovvero dal fatto che il vaccino in uso contiene mercurio, del quale si contesta la pericolosità.

Atti oggetto del giudizio

legge  05/03/1963  n. 292  art. 1  co. 

legge  20/03/1968  n. 419  art. 1  co. 

legge  27/04/1981  n. 166  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte