Ordinanza 262/2004 (ECLI:IT:COST:2004:262)
Massima numero 28684
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
08/07/2004; Decisione del
08/07/2004
Deposito del 22/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Sanità pubblica - Vaccinazione antitetanica per i nuovi nati - Obbligatorietà per legge - Lamentata lesione del diritto alla salute del singolo - Carenza della motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Sanità pubblica - Vaccinazione antitetanica per i nuovi nati - Obbligatorietà per legge - Lamentata lesione del diritto alla salute del singolo - Carenza della motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, lettera c), della legge 5 marzo 1963, n. 292, introdotta dall’art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419 e modificata dall’art. 1 della legge 27 aprile 1981, n. 166, sollevata in riferimento all’art. 32 della Costituzione. Il giudice ‘a quo’, infatti, omette qualsiasi motivazione sulla questione; in particolare, non chiarisce se l’opposizione alla vaccinazione, da parte dei genitori del minore, sia motivata solo dalla convinzione della illegittimità del relativo obbligo legale o dalla allegata pericolosità in concreto, per il minore, della somministrazione del vaccino in relazione a specifiche condizioni cliniche del medesimo, riconducibili a precedenti somministrazioni (come risulterebbe dagli atti del giudizio), ovvero dal fatto che il vaccino in uso contiene mercurio, del quale si contesta la pericolosità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, lettera c), della legge 5 marzo 1963, n. 292, introdotta dall’art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419 e modificata dall’art. 1 della legge 27 aprile 1981, n. 166, sollevata in riferimento all’art. 32 della Costituzione. Il giudice ‘a quo’, infatti, omette qualsiasi motivazione sulla questione; in particolare, non chiarisce se l’opposizione alla vaccinazione, da parte dei genitori del minore, sia motivata solo dalla convinzione della illegittimità del relativo obbligo legale o dalla allegata pericolosità in concreto, per il minore, della somministrazione del vaccino in relazione a specifiche condizioni cliniche del medesimo, riconducibili a precedenti somministrazioni (come risulterebbe dagli atti del giudizio), ovvero dal fatto che il vaccino in uso contiene mercurio, del quale si contesta la pericolosità.
Atti oggetto del giudizio
legge
05/03/1963
n. 292
art. 1
co.
legge
20/03/1968
n. 419
art. 1
co.
legge
27/04/1981
n. 166
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte