Ordinanza 264/2004 (ECLI:IT:COST:2004:264)
Massima numero 28686
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
08/07/2004; Decisione del
08/07/2004
Deposito del 22/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
28687
Titolo
Assistenza - Invalidità civile - Indennità di accompagnamento - Revoca della prestazione assistenziale per insussistenza dei presupposti sanitari - Irripetibilità delle somme indebite percepite prima della sospensione dell’erogazione - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento in relazione al momento della revoca e in relazione ad altre prestazioni, inadeguata tutela dell’assistito - Insufficiente motivazione sull’applicabilità della disposizione censurata nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.
Assistenza - Invalidità civile - Indennità di accompagnamento - Revoca della prestazione assistenziale per insussistenza dei presupposti sanitari - Irripetibilità delle somme indebite percepite prima della sospensione dell’erogazione - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento in relazione al momento della revoca e in relazione ad altre prestazioni, inadeguata tutela dell’assistito - Insufficiente motivazione sull’applicabilità della disposizione censurata nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’irripetibilità delle somme indebitamente percepite prima della sospensione dell’erogazione dell’indennità. Il giudice ‘a quo’, infatti, a fronte di una articolata disciplina della materia, non ha motivato in ordine al carattere ritenuto retroattivo della norma e alla ipotizzata sua applicabilità ad una fattispecie di indebito interamente maturata ben prima della sua entrata in vigore.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’irripetibilità delle somme indebitamente percepite prima della sospensione dell’erogazione dell’indennità. Il giudice ‘a quo’, infatti, a fronte di una articolata disciplina della materia, non ha motivato in ordine al carattere ritenuto retroattivo della norma e alla ipotizzata sua applicabilità ad una fattispecie di indebito interamente maturata ben prima della sua entrata in vigore.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/1998
n. 448
art. 37
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 1
Altri parametri e norme interposte