Ordinanza 264/2004 (ECLI:IT:COST:2004:264)
Massima numero 28686
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  08/07/2004;  Decisione del  08/07/2004
Deposito del 22/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Massime associate alla pronuncia:  28687


Titolo
Assistenza - Invalidità civile - Indennità di accompagnamento - Revoca della prestazione assistenziale per insussistenza dei presupposti sanitari - Irripetibilità delle somme indebite percepite prima della sospensione dell’erogazione - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento in relazione al momento della revoca e in relazione ad altre prestazioni, inadeguata tutela dell’assistito - Insufficiente motivazione sull’applicabilità della disposizione censurata nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’irripetibilità delle somme indebitamente percepite prima della sospensione dell’erogazione dell’indennità. Il giudice ‘a quo’, infatti, a fronte di una articolata disciplina della materia, non ha motivato in ordine al carattere ritenuto retroattivo della norma e alla ipotizzata sua applicabilità ad una fattispecie di indebito interamente maturata ben prima della sua entrata in vigore.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/1998  n. 448  art. 37  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 1

Altri parametri e norme interposte