Ordinanza 264/2004 (ECLI:IT:COST:2004:264)
Massima numero 28687
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
08/07/2004; Decisione del
08/07/2004
Deposito del 22/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
28686
Titolo
Assistenza - Invalidità civile - Indennità di accompagnamento - Revoca della prestazione assistenziale per insussistenza dei presupposti sanitari - Irripetibilità delle somme indebitamente percepite negli stessi limiti degli indebiti previdenziali - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento in relazione al momento della revoca e in relazione ad altre prestazioni, inadeguata tutela dell’assistito - Manifesta infondatezza della questione.
Assistenza - Invalidità civile - Indennità di accompagnamento - Revoca della prestazione assistenziale per insussistenza dei presupposti sanitari - Irripetibilità delle somme indebitamente percepite negli stessi limiti degli indebiti previdenziali - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento in relazione al momento della revoca e in relazione ad altre prestazioni, inadeguata tutela dell’assistito - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 260, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell’art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l’irripetibilità della somme indebitamente percepite a titolo di indennità di accompagnamento negli stesse limiti degli indebiti previdenziali. Come la Corte ha già chiarito, rientra nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell’una o dell’altra prestazione, non sussistendo una esigenza costituzionale che imponga per l’indebito previdenziale e per quello assistenziale un’identica disciplina.
- V. sentenza citata n. 448/2000.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 260, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell’art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l’irripetibilità della somme indebitamente percepite a titolo di indennità di accompagnamento negli stesse limiti degli indebiti previdenziali. Come la Corte ha già chiarito, rientra nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell’una o dell’altra prestazione, non sussistendo una esigenza costituzionale che imponga per l’indebito previdenziale e per quello assistenziale un’identica disciplina.
- V. sentenza citata n. 448/2000.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/1996
n. 662
art. 1
co. 260
legge
09/03/1989
n. 88
art. 52
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 1
Altri parametri e norme interposte