Ordinanza 264/2004 (ECLI:IT:COST:2004:264)
Massima numero 28687
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  08/07/2004;  Decisione del  08/07/2004
Deposito del 22/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Massime associate alla pronuncia:  28686


Titolo
Assistenza - Invalidità civile - Indennità di accompagnamento - Revoca della prestazione assistenziale per insussistenza dei presupposti sanitari - Irripetibilità delle somme indebitamente percepite negli stessi limiti degli indebiti previdenziali - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento in relazione al momento della revoca e in relazione ad altre prestazioni, inadeguata tutela dell’assistito - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 260, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell’art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l’irripetibilità della somme indebitamente percepite a titolo di indennità di accompagnamento negli stesse limiti degli indebiti previdenziali. Come la Corte ha già chiarito, rientra nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell’una o dell’altra prestazione, non sussistendo una esigenza costituzionale che imponga per l’indebito previdenziale e per quello assistenziale un’identica disciplina.

- V. sentenza citata n. 448/2000.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/1996  n. 662  art. 1  co. 260

legge  09/03/1989  n. 88  art. 52  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 1

Altri parametri e norme interposte