Ordinanza 265/2004 (ECLI:IT:COST:2004:265)
Massima numero 28688
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
08/07/2004; Decisione del
08/07/2004
Deposito del 22/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Prova testimoniale - Testimoni assistiti - Valutazione delle dichiarazioni unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità - Lamentata ingiustificata equiparazione agli imputati in un procedimento connesso o di reato collegato, ingiustificata differenziazione rispetto ai testimoni ordinari - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Prova testimoniale - Testimoni assistiti - Valutazione delle dichiarazioni unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità - Lamentata ingiustificata equiparazione agli imputati in un procedimento connesso o di reato collegato, ingiustificata differenziazione rispetto ai testimoni ordinari - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, dell’art. 197-bis, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l’ufficio di testimone ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, si applica la disposizione di cui all’art. 192, comma 3, codice di procedura penale, in forza della quale dette dichiarazioni sono valutate “unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità”. Non è, infatti, ravvisabile una equivalenza tra il “testimone assistito” rispetto al teste ordinario, essendo, il primo, una figura significativamente differenziata sul piano del trattamento normativo, per cui l’assoggettamento delle dichiarazioni del “teste assistito” alla regola della necessaria “corroborazione” con riscontri esterni, di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc, pen. si risolve in un esercizio della discrezionalità che compete al legislatore nella conformazione degli istituti processuali.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, dell’art. 197-bis, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l’ufficio di testimone ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, si applica la disposizione di cui all’art. 192, comma 3, codice di procedura penale, in forza della quale dette dichiarazioni sono valutate “unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità”. Non è, infatti, ravvisabile una equivalenza tra il “testimone assistito” rispetto al teste ordinario, essendo, il primo, una figura significativamente differenziata sul piano del trattamento normativo, per cui l’assoggettamento delle dichiarazioni del “teste assistito” alla regola della necessaria “corroborazione” con riscontri esterni, di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc, pen. si risolve in un esercizio della discrezionalità che compete al legislatore nella conformazione degli istituti processuali.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 197
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte