Ordinanza 266/2004 (ECLI:IT:COST:2004:266)
Massima numero 28689
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MEZZANOTTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
08/07/2004; Decisione del
08/07/2004
Deposito del 22/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
28690
Titolo
Circolazione stradale - Depositi giudiziari - Ricorso giurisdizionale avverso il verbale di contestazione di infrazione - Versamento, a pena di inammissibilità, di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione irrogata - Lamentata discriminazione in relazione alle condizioni economiche, ostacolo alla tutela giurisdizionale per i soggetti privi di adeguati mezzi economici, lesione dei diritti inviolabili dell’individuo, compressione della libertà di iniziativa economica, ostacolo alla tutela dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione - Avvenuto versamento della somma di cui alla norma impugnata - Manifesta inammissibilità della questione.
Circolazione stradale - Depositi giudiziari - Ricorso giurisdizionale avverso il verbale di contestazione di infrazione - Versamento, a pena di inammissibilità, di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione irrogata - Lamentata discriminazione in relazione alle condizioni economiche, ostacolo alla tutela giurisdizionale per i soggetti privi di adeguati mezzi economici, lesione dei diritti inviolabili dell’individuo, compressione della libertà di iniziativa economica, ostacolo alla tutela dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione - Avvenuto versamento della somma di cui alla norma impugnata - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 4, comma 1-'septies', del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214 e degli artt. 2 e 4 del regio decreto 10 marzo 1910, n. 149, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 41 e 113 della Costituzione. Il dubbio di costituzionalità sotto il profilo della “grave disparità di trattamento tra cittadini”, è, infatti, privo di rilevanza nel giudizio 'a quo', avendo, il rimettente, dato atto dell’avvenuto versamento della somma da parte del ricorrente.
- V. sentenza citata n. 114/2004.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 4, comma 1-'septies', del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214 e degli artt. 2 e 4 del regio decreto 10 marzo 1910, n. 149, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 41 e 113 della Costituzione. Il dubbio di costituzionalità sotto il profilo della “grave disparità di trattamento tra cittadini”, è, infatti, privo di rilevanza nel giudizio 'a quo', avendo, il rimettente, dato atto dell’avvenuto versamento della somma da parte del ricorrente.
- V. sentenza citata n. 114/2004.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 204
co. 3
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 4
co. 1
legge
01/08/2003
n. 214
art.
co.
regio decreto
10/03/1910
n. 149
art. 2
co.
regio decreto
10/03/1910
n. 149
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte