Ordinanza 266/2004 (ECLI:IT:COST:2004:266)
Massima numero 28690
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MEZZANOTTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  08/07/2004;  Decisione del  08/07/2004
Deposito del 22/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Massime associate alla pronuncia:  28689


Titolo
Circolazione stradale - Depositi giudiziari - Ricorso giurisdizionale avverso il verbale di contestazione di infrazione - Versamento, a pena di inammissibilità, di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione irrogata - Modalità di prelievo, restituzione o incameramento - Lamentata discriminazione in relazione alle condizioni economiche, ostacolo alla tutela giurisdizionale per i soggetti privi di adeguati mezzi economici, lesione dei diritti inviolabili dell’individuo, lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge, del principio di legalità, compressione della libertà di iniziativa economica, lesione dei principi sulla giurisdizione, del principio della parità delle parti in contraddittorio, ostacolo alla tutela dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione - Sopravvenuta decisione della corte n. 114 del 2004 - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

Testo
La Corte si è già pronunciata su analoghe questioni, concludendo per la illegittimità costituzionale delle norme censurate sul rilievo “che l’imposizione dell’onere economico di cui all’art. 204-'bis' del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 finisca per pregiudicare l’esercizio di diritti che l’art. 24 della Costituzione proclama inviolabili, considerato che il mancato versamento comporta un effetto preclusivo dello svolgimento del giudizio, incidendo direttamente sull’ammissibilità dell’azione esperita”, con la conseguenza che spetta ai giudici rimettenti verificare la perdurante rilevanza di tutte le questioni prospettate, ivi comprese quelle che investono disposizioni ulteriori rispetto al comma 3 dell’art. 204-'bis'. Restituzione degli atti ai giudici 'a quibus' per riesame sulla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 204-'bis', commi 3, 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 41, 102, primo comma, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione.

- V. sentenza citata n. 114/2004.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 204  co. 3

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 204  co. 5

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 204  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 102  co. 1

Costituzione  art. 111  co. 2

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte