Ordinanza 268/2004 (ECLI:IT:COST:2004:268)
Massima numero 28692
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
08/07/2004; Decisione del
08/07/2004
Deposito del 23/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Titolo
Processo penale - Richiesta di rimessione del processo ad altro giudice ai sensi dell’art. 45 e seguenti cod. proc. pen. - Nozione di legittimo sospetto - Ritenuta indeterminatezza e incompatibilità dell’istituto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza - Prospettazione della questione da parte del giudice di merito che non deve fare applicazione delle norme censurate - Manifesta inammissibilità.
Processo penale - Richiesta di rimessione del processo ad altro giudice ai sensi dell’art. 45 e seguenti cod. proc. pen. - Nozione di legittimo sospetto - Ritenuta indeterminatezza e incompatibilità dell’istituto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza - Prospettazione della questione da parte del giudice di merito che non deve fare applicazione delle norme censurate - Manifesta inammissibilità.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 45 e 47 del codice di procedura penale, come modificati dalla legge 7 novembre 2002, n. 248, prospettate sotto il profilo della incompatibilità dei presupposti dell’istituto descritti dall’art. 45 cod. proc. pen. con gli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione; del contrasto della sospensione del processo a norma dell’art. 47 dello stesso codice con gli artt. 3, 111, secondo comma, 97 e 112 della Costituzione, nonché della violazione dell’art. 25 Cost. in relazione alla immediata applicabilità della nuova disciplina ai processi in corso, prevista dall’art. 1, comma 5, della legge n. 248 del 2002. Il giudice di merito, infatti, è privo di legittimazione a sollevare questioni in tema di rimessione, non dovendo fare applicazione delle norme censurate. Competente a giudicare la richiesta di rimessione, è la Corte di Cassazione, la sola abilitata a sollevare questione di legittimità costituzionale sugli aspetti sia sostanziali che processuali dell’istituto.
- V. citate ordinanze nn. 147/2003, 204/1999, 322/2002 e 248/2000.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 45 e 47 del codice di procedura penale, come modificati dalla legge 7 novembre 2002, n. 248, prospettate sotto il profilo della incompatibilità dei presupposti dell’istituto descritti dall’art. 45 cod. proc. pen. con gli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione; del contrasto della sospensione del processo a norma dell’art. 47 dello stesso codice con gli artt. 3, 111, secondo comma, 97 e 112 della Costituzione, nonché della violazione dell’art. 25 Cost. in relazione alla immediata applicabilità della nuova disciplina ai processi in corso, prevista dall’art. 1, comma 5, della legge n. 248 del 2002. Il giudice di merito, infatti, è privo di legittimazione a sollevare questioni in tema di rimessione, non dovendo fare applicazione delle norme censurate. Competente a giudicare la richiesta di rimessione, è la Corte di Cassazione, la sola abilitata a sollevare questione di legittimità costituzionale sugli aspetti sia sostanziali che processuali dell’istituto.
- V. citate ordinanze nn. 147/2003, 204/1999, 322/2002 e 248/2000.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 45
co.
codice di procedura penale
n.
art. 47
co.
legge
07/11/2002
n. 248
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte